COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 07 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 98 della società F.C. CIRO’ avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 38 del 25.02.2009 (Punizione sportiva perdita della gara, DUE punti di penalizzazione, ammenda di € 350,00). RECLAMO N. 99 del Sig. MARINCOLA Aldo (società F.C. CIRO’) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 38 del 25.02.2009 (Squalifica fino al 30.03.2011).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 07 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 98 della società F.C. CIRO’ avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 38 del 25.02.2009 (Punizione sportiva perdita della gara, DUE punti di penalizzazione, ammenda di € 350,00). RECLAMO N. 99 del Sig. MARINCOLA Aldo (società F.C. CIRO’) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 38 del 25.02.2009 (Squalifica fino al 30.03.2011). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA In via preliminare di procedere alla riunione dei reclami nn. 98 e 99 per evidenti ragioni di connessione ed identità soggettiva ed oggettiva, trattandosi di gravami relativi alla medesima gara; che, all’esito della escussione dell’arbitro, lo stesso confermava i fatti relativamente allo schiaffo ricevuto da tergo ed alla mancata collaborazione da parte dei dirigenti di entrambe le società, mentre, relativamente all’autore dell’atto di violenza, poiché lo stesso è avvenuto, come detto, da dietro non ha potuto identificarlo; che, pertanto, visto l’art. 3, punto 2 del C.G.S., il calciatore che funge da capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi in danno degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra; considerato, pertanto, che le sanzioni inflitte dal giudice di I° grado vanno in parte modificate e visto l’art. 3, punto 2 del C.G.S.; P.Q.M. conferma la punizione sportiva della perdita della gara, nonché la penalizzazione di DUE punti in classifica e l’ammenda; rimette gli atti al Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone per i provvedimenti a carico del capitano ai sensi dell’art. 3, punto 2 del C.G.S.; dispone incamerasi la tassa del reclamo n° 98; dispone, altresì, restituirsi la tassa del reclamo n. 99.
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