COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 07 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 122 della società F.C. CALCIO A 5 MIMMO POLISTENA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 119 del 26.03.2009 (Squalifica del campo di gioco per CINQUE giornate, DIECI punti di penalizzazione, ammenda di € 500,00, squalifica allenatore LO BIANCO Domenico fino al 25.03.2014, squalifica calciatori LO BIANCO Lorenzo, LO BIANCO Umberto, FRANZE’ Domenico e GRILLO Armando fino al 30.06.2012, inibizione Sig. COSTA Pasquale fino al 30.06.2009). RECLAMO N. 123 del Sig. GRECO Leoluca (società F.C. Calcio a 5 MimmoPolistena) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 119 del 26.03.2009 (Squalifica per TRE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 07 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 122 della società F.C. CALCIO A 5 MIMMO POLISTENA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 119 del 26.03.2009 (Squalifica del campo di gioco per CINQUE giornate, DIECI punti di penalizzazione, ammenda di € 500,00, squalifica allenatore LO BIANCO Domenico fino al 25.03.2014, squalifica calciatori LO BIANCO Lorenzo, LO BIANCO Umberto, FRANZE’ Domenico e GRILLO Armando fino al 30.06.2012, inibizione Sig. COSTA Pasquale fino al 30.06.2009). RECLAMO N. 123 del Sig. GRECO Leoluca (società F.C. Calcio a 5 MimmoPolistena) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 119 del 26.03.2009 (Squalifica per TRE gare effettive). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti la società reclamante ed il calciatore Greco Leoluca RILEVA I due reclami vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva. La reclamante impugna la decisione di cui in epigrafe chiedendo una rimodulazione delle sanzioni infitte e nuova valutazione del ruolo avuto negli episodi addebitati dai calciatori Lo Bianco Umberto, Franzè Domenico e Grillo Amando Andrea: si sostiene difatti l’assoluta estraneità degli stessi mai menzionati nei rapporti dei due arbitri di gara. Analogo approfondimento meriterebbe a dire della reclamante la posizione del dirigente Costa Pasquale. Nel riunito reclamo Greco Leoluca si professa estraneo ai fatti imputatigli. Quanto affermato non risponde al vero; i citati calciatori si sono resi responsabili dei gravi episodi di violenza loro addebitati tra l’altro perpetrati con premeditazione. In particolare la lettura dei rapporti dei due arbitri, nonché le ulteriori risultanze istruttorie (relazione dell’arbitro della gara seguente presente negli spogliatoi), confermano che i calciatori hanno partecipato ad una delle aggressioni, quella verificatasi nel parcheggio, riconosciuti senza ombra di dubbio in particolare dal primo arbitro. Anche la posizione del dirigente non può essere “alleggerita” avendo non solo omesso - per come il ruolo gli imponeva - ogni forma di assistenza agli arbitri ma addirittura manifestato compiacenza per la violenza cui aveva assistito (…“è la vostra giornata fortunata perché ve ne abbiamo date poche”…..). Analoga considerazione va espressa per il calciatore Greco, reo di abusivo ingresso nello spogliatoio degli arbitri al fine di proferire loro minacce. E non differente deve essere la valutazione sulla congruità delle pene irrogate in primo grado, assolutamente conformi alla gravità degli episodi di violenza verificatisi, gravi, premeditati, vili e reiterati. I reclami vanno pertanto entrambi rigettati. P.Q.M. Rigetta i reclami e dispone incamerarsi le tasse.
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