COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 07 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 124 della società A.S.D. REGGIOSUD 2004 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 119 del 26.03.2009 (Squalifica massaggiatore GRECO Giuseppe fino al 31.12.2010, squalifica calciatore MOSCATO Gregorio fino al 25.09.2009, squalifica calciatore POLIMENI Domenico fino al 25.04.2009).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 07 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 124 della società A.S.D. REGGIOSUD 2004 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 119 del 26.03.2009 (Squalifica massaggiatore GRECO Giuseppe fino al 31.12.2010, squalifica calciatore MOSCATO Gregorio fino al 25.09.2009, squalifica calciatore POLIMENI Domenico fino al 25.04.2009). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che le sanzioni come sopra inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate alla natura ed alla entità dei fatti accertati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa
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