COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 07 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 126 della società A.S. VIBO CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 54 del 18.03.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – Montesoro – Vibo Calcio a 5 dell’1.3.2009 – con il punteggio di 0 – 6, Un punto di penalizzazione, ammenda di € 150,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 07 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 126 della società A.S. VIBO CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 54 del 18.03.2009 (Punizione sportiva perdita della gara - Montesoro – Vibo Calcio a 5 dell’1.3.2009 – con il punteggio di 0 – 6, Un punto di penalizzazione, ammenda di € 150,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante; RILEVA La società Vibo Calcio a 5 impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato la mancata partecipazione della stessa alla partita in epigrafe. Nel ribadire tutte le argomentazioni addotte nel ricorso di primo grado, censura un vizio riconducibile ad omessa motivazione e quindi a contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della decisione stessa. I rilevi non meritano pregio in quanto il giudice di prime cure non si è solo limitato al mero ossequi del disposto dell’art.34 C.G.S., che impone una sintetica motivazione, ma ha, al contrario, puntualmente argomentato la sua decisione con iter logico-argomentativo scevro da vizi e che appare, a questa Commissione, condivisibile anche nel merito. Il reclamo va pertanto rigettato. P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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