COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 07 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 128 della società A.S. PAGLIARELLE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n°46 del 25.03.2009 (Squalifica del campo di gioco per UNA giornata, ammenda di € 387,00, squalifica calciatori COSTANZO Luigi e GAROFALO Giuseppe per SEI giornate, squalifica calciatore RIZZA Alessandro fino al 30.03.2010, inibizione Sig. CAMIGLIANO Salvatore fino al 31.05.2009).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 07 Aprile 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 128 della società A.S. PAGLIARELLE CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato
Ufficiale n°46 del 25.03.2009 (Squalifica del campo di gioco per UNA giornata, ammenda di € 387,00, squalifica calciatori
COSTANZO Luigi e GAROFALO Giuseppe per SEI giornate, squalifica calciatore RIZZA Alessandro fino al 30.03.2010,
inibizione Sig. CAMIGLIANO Salvatore fino al 31.05.2009).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;
RILEVA
In via preliminare ai sensi dell’art. 45, comma 3 lett. c) del C.G.S. l’inammissibilità del reclamo relativamente alla squalifica per una
giornata del campo di gioco;
ritenuto che da supplemento di referto risulta che, a fine gara, il dirigente Camigliano Salvatore ed i giocatori Costanzo e Garofalo si
rendevano responsabili dei fatti a ciascuno ascritti;
che relativamente alla squalifica del calciatore Garofalo Giuseppe, la stessa può essere ridotta in considerazione della non
reiterazione del comportamento a lui addebitabile;
che, altresì, conforme a giustizia ridurre l’ammenda inflitta alla società Pagliarelle Calcio;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo avverso la squalifica del campo di gioco per una gara;
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore GAROFALO Giuseppe a CINQUE giornate;
riduce l’ammenda ad € 300,00;
conferma nel resto l’impugnato provvedimento e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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