COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 del 21 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 138 della società A.S.D. NUOVA TERINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 55 del 08.04.2009 (Punizione sportiva perdita della gara col punteggio di 0 – 3, ammenda di € 500,00, squalifica calciatori SPIZZIRRI Bruno e GALLO Domenico per OTTO gare, squalifica calciatori MACCHIONE Gennaro e CUDA Danilo per QUATTRO giornate, squalifica calciatori SPIZZIRRI Carmine e CARPINO Francesco per TRE giornate).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 del 21 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 138 della società A.S.D. NUOVA TERINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 55 del 08.04.2009 (Punizione sportiva perdita della gara col punteggio di 0 – 3, ammenda di € 500,00, squalifica calciatori SPIZZIRRI Bruno e GALLO Domenico per OTTO gare, squalifica calciatori MACCHIONE Gennaro e CUDA Danilo per QUATTRO giornate, squalifica calciatori SPIZZIRRI Carmine e CARPINO Francesco per TRE giornate). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; RILEVA Il reclamo, per quanto attiene la punizione sportiva della perdita della gara, è inammissibile perché proposto in violazione di quanto disposto dalla F.I.G.C. pubblicato sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Calabria n. 108 del 4 marzo 2009 – che prevede che per le ultime quattro giornate di gara i reclami, aventi ad oggetto la regolarità di svolgimento delle gare, devono essere proposti, e contestualmente alla controparte, entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale. Nella specie il C.U. è stato pubblicato il 9.4.2009 mentre il reclamo alla controparte, da come si evince dal bollo dell’Ufficio Postale, è stato inviato a mezzo raccomandata alle ore 12:10 dell’’11.4.2009; Per quanto riguarda la squalifica inflitta ai calciatori Spizzirri Bruno e Gallo Domenico, tenuto conto delle violazioni dagli stessi commesse, appare conforme a giustizia ridurle a cinque giornate effettive di gara così come vanno ridotte a tre giornate effettive le squalifiche inflitte ai calciatori Macchione Giulio e Cuda Danilo; P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il reclamo per quanto attiene la punizione sportiva della perdita della gara; in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta ai calciatori SPIZZIRRI Bruno e GALLO Domenico a CINQUE giornate effettive di gara; riduce la squalifica inflitta ai calciatori MACCHIONE Giulio e CUDA Danilo a TRE giornate effettive di gare; Conferma nel resto l’impugnato provvedimento. Dispone, infine, accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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