COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 del 21 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 17 a carico di : Sig. FALBO Fabio Antonio, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 8, comma 15, del C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F., nonché la società U.S.C. CORIGLIANO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.,

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 del 21 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 17 a carico di : Sig. FALBO Fabio Antonio, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 8, comma 15, del C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F., nonché la società U.S.C. CORIGLIANO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali; sentiti il vice procuratore Federale, Avv. Gianfranco Marcello, il quale così concludeva: - per FALBO Fabio Antonio mesi TRE di inibizione; - per la Società U.S.C. CORIGLIANO punti DUE di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva; esaminate le risultanze del procedimento presso la Procura Federale RILEVA Con nota del 19.2.2009, Prot. n° 4710/287 pf 08-09/MS/vdb, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, 4) FALBO Fabio Antonio, Presidente della Società U.S.C. CORIGLIANO mesi TRE di inibizione; 5) la società U.S.C. CORIGLIANO punti DUE di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva; per rispondere: il primo delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 8, comma 15, del C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F., per il mancato pagamento delle somme di denaro dovute all’allenatore Sig. Vincenzo Pacino, così come specificato nella parte motiva; la società U.S.C. CORIGLIANO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., delle violazioni ascritte all’operato del proprio Presidente e legale rappresentante a titolo di responsabilità diretta. Argomenta la Procura Federale che la Società Corigliano non ottemperava entro il termine di trenta giorni dall'invito del Comitato Regionale Calabria del 7.6.2008 al pagamento in favore del Sig. Vincenzo Pacino (allenatore della società) della somma di € 4.098,00, come da condanna del Collegio Arbitrale presso la LND in data 07.06.2008. L’art. 94 ter n. 13 delle N.O.I.F. Dispone che: “Il pagamento agli allenatori delle società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. …”; I fatti sopra descritti e documentalmente provati integrano gli estremi delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 8, comma 15, del C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F., ascrivibili al Sig. FALBO Fabio Antonio, Presidente della U.S.C. CORIGLIANO, nonché, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., ascrivibili alla Società U.S.C. CORIGLIANO. Ritenuto comunque che la sanzione richiesta dal Procuratore Federale nei confronti della società appare eccessiva rispetto all'entità dei fatti accertati. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale irroga: - al Sig. FALBO Fabio Antonio, Presidente della soc. U.S.C. CORIGLIANO mesi TRE di inibizione e quindi fino al 24 LUGLIO 2009; - alla società U.S.C. CORIGLIANO punti UNO di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva;
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