COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 21 Ottobre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 3 della società A.S. BELVEDERE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 38 del 16.10.2008 (Squalifica calciatore SALERNO Antonio per TRE gare)
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 21 Ottobre 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 3 della società A.S. BELVEDERE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 38 del 16.10.2008 (Squalifica calciatore SALERNO Antonio per TRE gare)
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;
rilevato che l’atto messo in essere dal calciatore Salerno Antonio non ha provocato conseguenze lesive al giocatore avversario per
cui si ritiene congruo ridurre la squalifica a due giornate, considerando detta decisione più conforme ai principi di giustizia sportiva;
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore SALERNO Antonio a DUE giornate;
dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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