COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 21 Ottobre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale (26) – APPELLO DELLA SOCIETA’ FC ROSSANESE 1909 ASD AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI QUATTRO AL PRESIDENTE DINO STANCATO E LA PENALIZZAZIONE DI 16 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 E L’AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETA’ FC ROSSANESE 1909 ASD INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria – C.U. n. 6 del 17.7.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 21 Ottobre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale (26) – APPELLO DELLA SOCIETA’ FC ROSSANESE 1909 ASD AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI QUATTRO AL PRESIDENTE DINO STANCATO E LA PENALIZZAZIONE DI 16 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 E L’AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETA’ FC ROSSANESE 1909 ASD INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria - C.U. n. 6 del 17.7.2008). A seguito di deferimento del Procuratore federale, la CD Territoriale presso il CR Calabria ha irrogato nei confronti del Presidente della Società sia nella stagione sportiva 2006/2007 che nella stagione sportiva 2007/2008 Dino Stancato l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per anni 4 (quattro) (già inibito fino al 14.6.2009) e alla FC Rossanese 1909 ASD la penalizzazione di 16 (sedici) punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2008/2009 e l’ammenda di € 5.000,00. Con un unico reclamo inoltrato a questa Commissione disciplinare la Società FC Rossanese ha chiesto: in via principale accertare e dichiarare che il sig. Dino Stancato non ha posto in essere i comportamenti anti regolamentari descritti nella parte motiva del deferimento conseguentemente dichiarando che nessun addebito può essere individuato, a titolo di responsabilità diretta in capo alla Società FC Rossanese; in via subordinata graduata accertare e dichiarare che il sig. Dino Stancato non ha potuto adempiere, per cause a lui non addebitabili, al rispetto dei termini di cui all’art. 94 ter commi 11 e 23 NOIF, conseguentemente concedendo la rimessione in termini per l’adempimento delle decisioni emesse, a far data dal deposito della statuizione di questa Commissione così dichiarando che nessun addebito può essere mosso, allo stato, a titolo di responsabilità diretta in capo alla FC Rossanese. In data odierna è comparso il sig. Dino Stancato e per la Procura federale l’avv. Avagliano il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte della reclamante e ha concluso per la sua improcedibilità. La Commissione, ritenuto che: il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all’odierna riunione; tale omissione comporta l’improcedibilità del reclamo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo e dispone rimettersi gli atti alla Procura federale per quanto di competenza in ordine alla tassa reclamo inviata dalla reclamante a mezzo assegno bancario risultato insoluto.
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