COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 21 Ottobre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 1 a carico di : Sig. ARENA Michele (presidente della società Pol. San Fili), per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, delC.G.S. nonché dell’art. 8, comma 2, all’epoca vigente, oggi trafuso nell’art. 10, comma 2 del C.G.S., e la società POL. SAN FILI, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S..

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 21 Ottobre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 1 a carico di : Sig. ARENA Michele (presidente della società Pol. San Fili), per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, delC.G.S. nonché dell’art. 8, comma 2, all’epoca vigente, oggi trafuso nell’art. 10, comma 2 del C.G.S., e la società POL. SAN FILI, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S.. In data 27 novembre 2007 il calciatore Luigi Amendola, minorenne, ed i suoi genitori Amendola Davide e Turano Luisiana inviavano una missiva al Comitato Regionale Calabria della L.N.D. con la quale chiedevano l’annullamento del tesseramento di Amendola Luigi tesserato con la società Pol. San Fili. A sostegno della richiesta deducevano, tra l’altro, che la richiesta di tesseramento era stata sottoscritta solo da Amendola Luigi e dal lui padre Amendola Davide e non anche dalla madre Turano Luisiana. La richiesta veniva trasmessa, unitamente agli allegati, alla Procura Federale. In data 28 maggio 2008 la stessa, esperite le opportune indagini ed esaminata la documentazione acquisita, deferiva a questa Commissione il Sig. Arena Michele e la società Pol. San Fili per rispondere delle incolpazioni specificate in rubrica. All’odierna seduta sono comparsi l’avv. Gianfranco Marcello, Sostituto Procuratore Federale, e l’avv. Francesco Granata per gli incolpati.Il Sostituto Procuratore Federale ha così concluso : “dichiararsi la responsabilità del Sig. Arena Michele nonché della società Pol.San Fili e irrogare al Sig. Arena Michele la inibizione per mesi 5 (cinque) ed alla società Pol. San Fili l’ammenda di € 500,00(cinquecento). L’avv. Granata, premesso : che la firma sulla richiesta di tesseramento è stata sicuramente apposta da entrambi i genitori; che il padre del calciatore all’epoca dei fatti era dirigente della società Pol. San Fili svolgendo le mansioni di accompagnatore della squadra; che il minore Luigi Amendola, per oltre un anno e mezzo aveva fatto parte della rosa dei calciatori e che nessuna obiezione era stata avanzata dai suoi genitori; concludeva per il proscioglimento da ogni addebito della società e del Presidente. MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene questa Commissione Disciplinare Territoriale che gli incolpati debbano essere prosciolti da ogni addebito. L’art. 39 delle NOIF al secondo comma testualmente recita “la richiesta di tesseramento ………. deve essere sottoscritta dal calciatore e, nel caso di minori, anche dall’esercente la potestà genitoriale. E dunque la portata letterale della norma induce a ritenere che non entrambi i genitori esercenti la potestà genitoriale (quod voluti dixit, quod non dixit colui) debbano necessariamente sottoscrivere il documento essendo sufficiente la firma di uno solo di essi. Paraltro l’articolo in esame va necessariamente correlato con l’art. 320 del Codice Civile. Lo stesso nel prevedere che entrambi i genitori rappresentano i figli in tutti gli atti civili, stabilisce che gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquisiscono diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.Orbene non può revocarsi in dubbio che la sottoscrizione della richiesta di tesseramento rientri sicuramente negli atti di ordinariaamministrazione sicché era sufficiente la firma di un solo genitore per la sua validità. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale proscioglie il Sig. ARENA Michele e la società POL: SAN FILI dalle incolpazioni loro contestate.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it