COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 28 Ottobre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 4 della società S.S. ORATORIO S. FRANCESCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 38 del 16.10.2008 (Squalifica calciatore CORDUA Valerio fino al 26.11.2008)

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 28 Ottobre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 4 della società S.S. ORATORIO S. FRANCESCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 38 del 16.10.2008 (Squalifica calciatore CORDUA Valerio fino al 26.11.2008) LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo, sentito, telefonicamente, l’arbitro a chiarimenti; RILEVA Il reclamante impugna la decisione assunta dal giudice sportivo adducendo l’assenza di proporzionalità e corrispondenza tra quanto si assume aver commesso il calciatore di cui in epigrafe (reiterate proteste e tentativo di aggressione contro uno degli arbitri durante la gara) e la squalifica comminata che dovrebbe, sempre a dire della reclamante, punire esclusivamente le reiterate proteste. In effetti quanto affermato dalla reclamante trova conferma agli atti e, conseguentemente, al CORDUA non può addebitarsi alcun tentativo di aggressione nei confronti del secondo arbitro della gara, ma esclusivamente un comportamento offensivo e minaccioso. Per tale motivo la sanzione va congruamente ridotta fino a tutto il 6.11.2008 P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore CORDUA Valerio fino al 06 NOVEMBRE 2008; dispone, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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