COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 DEL 04 novembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 6 della società F.C. CALCIO ACRI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 11 SGS del 23.10.2008 (Ammenda di € 80,00, inibizione Sig. CARUSO Andrea fino al 30.11.2008, squalifica calciatori MARCHESE Michele e GIUDICE Santo Maria per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 DEL 04 novembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 6 della società F.C. CALCIO ACRI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 11 SGS del 23.10.2008 (Ammenda di € 80,00, inibizione Sig. CARUSO Andrea fino al 30.11.2008, squalifica calciatori MARCHESE Michele e GIUDICE Santo Maria per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che le sanzioni come sopra inflitte dal primo giudice a carico dei tesserati, tutti responsabili di aver proferito all'indirizzo dell'arbitro, in momenti diversi, frasi offensive e minacciose, incluso il dirigente Caruso Andrea, responsabile altresì di essere entrato abusivamente sul terreno di gioco, è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it