COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 DEL 04 novembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 8 della società POL. MENDICINO 1969 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 7 del 22.10.2008 (Squalifica calciatore LE PIANE Francesco fino al 22.12.2008, squalifica calciatore CURCIO Francesco per OTTO gare, squalifica calciatore GIORDANO Maicol per CINQUE gare, squalifica calciatore MAZZEI Umberto per TRE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 DEL 04 novembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 8 della società POL. MENDICINO 1969 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 7 del 22.10.2008 (Squalifica calciatore LE PIANE Francesco fino al 22.12.2008, squalifica calciatore CURCIO Francesco per OTTO gare, squalifica calciatore GIORDANO Maicol per CINQUE gare, squalifica calciatore MAZZEI Umberto per TRE gare). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che dalla lettura del referto è emerso che: 1) a fine gara, i calciatori del Mendicino GIORDANO Maicol e CURCIO Francesco urlavano all'indirizzo dell'arbitro una serie di frasi gravemente ingiuriose e minacciose; 2) il calciatore LE PIANE Francesco, mentre l'arbitro si apprestava ad entrare nello spogliatoio, sopraggiungendo alle sue spalle, lo colpiva con una leggera spallata, senza conseguenze; 3) successivamente, richiamato da grida all'esterno, l'arbitro usciva dallo spogliatoio e assisteva ad un “parapiglia” tra 6 o 7 calciatori di entrambe le squadre, che si spintonavano e si colpivano reciprocamente con pugni e schiaffi, tra i quali riusciva ad identificare esclusivamente MAZZEI Umberto e CURCIO Francesco del Mendicino; Risulta pertanto in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo, con le relative responsabilità acclarate nei confronti di Le Piane Francesco, responsabile di un atto di modestissima violenza nei confronti dell'arbitro - una leggera spallata senza conseguenze -; Giordano Maicol, per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro; Curcio Francesco, sia per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro che per uno scambio di atti violenti con calciatori della squadra avversaria, non identificati; Mazzei Umberto per la partecipazione al parapiglia finale; considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitte appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore LEPIANE Francesco fino al 22 NOVEMBRE 2008; - al calciatore GIORDANO Maicol a QUATTRO gare; - al calciatore CURCIO Francesco a SEI gare; - al calciatore MAZZEI Umberto a DUE gare; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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