COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 DEL 04 novembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 9 della società S.S. CERCHIARA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 7 del 15.10.2008 (Ammenda di € 100,00, inibizione Sig. DE RASIS Francesco fino al 31.12.2008, squalifica calciatore GRISOLIA Domenico fino al 31.12.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 DEL 04 novembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 9 della società S.S. CERCHIARA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 7 del 15.10.2008 (Ammenda di € 100,00, inibizione Sig. DE RASIS Francesco fino al 31.12.2008, squalifica calciatore GRISOLIA Domenico fino al 31.12.2008). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la società reclamante; RILEVATO Dalle risultanze delle indagini espletate dal collaboratore della Procura Federale della FIGC è emerso che numerosi tifosi e tesserati del Cerchiara Calcio, hanno assistito dagli spalti alla gara Frascineto - Rocca Imperiale, nonostante la stessa si dovesse giocare a porte chiuse per inagibilità dell'impianto. In realtà, non è stato accertato se gli spettatori siano entrati forzando un lucchetto, come lamentato dalla società ospitante, o perché hanno trovato le porte aperte, come asserito dalla società reclamante. Detti spettatori, fra i quali sono stati individuati il Presidente del Cerchiara Calcio, DE RASIS Francesco, e il calciatore GRISOLIA Domenico, durante la partita, si sono resi responsabili di ripetute offese e minacce nei confronti dei calciatori del Rocca Imperiale e di un tentativo di invasione di campo, che costringeva l'arbitro al 40° del primo tempo a sospendere la gara per quattro minuti. Ma non vi sono elementi di prova certi ed oggettivi che dimostrino come i sigg.ri DE RASIS Francesco e GRISOLIA Domenico abbiano offeso e minacciato i tesserati del Rocca Imperiale durante la gara o siano stati protagonisti del tentativo di invasione di campo. Va evidenziato che il referto arbitrale non chiarisce la circostanza, in quanto il direttore di gara ha scritto di essere stato informato dai dirigenti delle due squadre in campo della presenza sugli spalti di tesserati del Cerchiara, ma non è stato in grado di identificarli. Al contrario, il Presidente della società ospitante Frascineto, Buonamano Giuseppe, presente alla gara e quindi testimone dei fatti, nel corso della sua audizione davanti al collaboratore della Procura Federale, pur confermando che vi erano state offese rivolte dal pubblico ai calciatori del Rocca Imperiale, ha escluso che il Presidente De Rasis o altri tesserati del Cerchiara si siano resi personalmente responsabili di tale contegno offensivo, ed ha addirittura negato che vi sia stato un tentativo di invasione di campo o minacce di particolare gravità all'indirizzo dei calciatori del Rocca Imperiale. Deve invece affermarsi che la responabilità oggettiva della società Cerchiara Calcio per il comportamento dei propri sostenitori. La reclamante contesta nella fattispecie l'applicabilità degli artt.13 e 14 CGS, che sarebbero riferibili solo a fatti violenti verificatisi all'interno del proprio impianto sportivo, anche se in realtà il Giudice Sportivo nel provvedimento impugnato non menziona la norma applicata. La doglianza non può trovare accoglimento. Non è effettivamente corretto richiamare l’art. 14, comma 1, C.G.S., il quale afferma che le società rispondono per i fatti violenti commessi dai propri sostenitori “se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di uno o più persone”, ed inequivocabilmente fa riferimento a fatti commessi all’interno del proprio impianto sportivo, ovvero nelle aree esterne immediatamente adiacenti. Ma assume valenza decisiva il precetto dell’art. 4, comma 3, C.G.S., il quale prevede espressamente la responsabilità oggettiva delle società per il comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, che su quello di società ospitanti. A parere della commissione, deve ritenersi che tale previsione debba estendersi anche all'ipotesi in cui le intemperanze dei propri sostenitori si verifichino in occasione di gare che non vedono impegnata direttamente la società. La responsabilità oggettiva ha come fine l’irrogazione di una sanzione prevista dalla norma sportiva in conseguenza del verificarsi di un accadimento in contrasto con l’ordinamento sportivo, e non trova fondamento in comportamenti attivi od omissivi delle società, che quindi non sono chiamate a rispondere per colpa in vigilando, ma oggettivamente, ossia per la mera riferibilità dei protagonisti dei fatti alle società stesse. Non importa, pertanto, che gli incidenti si siano verificati in un incontro nel quale non era impegnata la squadra i cui tifosi sono stati responsabili dei disordini. Infine, in ordine alla violazione della disputa della partita a porte chiuse, deve affermarsi la esclusiva responsabilità della società ospitante, già acclarata e sanzionata dal giudice sportivo, per non aver messo in atto sufficienti misure di prevenzione. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo della SS Cerchiara Calcio, REVOCA le sanzioni irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale nei confronti del Presidente DE RASIS Francesco e del calciatore GRISOLIA Domenico; conferma nel resto l’impugnato provvedimento e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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