COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 DEL 11 novembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 11 della società A.C. ROSSANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 42 del 23.10.2008 (Squalifiche calciatori ZANGARO Vito e TONTI Luca per CINQUE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 DEL 11 novembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 11 della società A.C. ROSSANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 42 del 23.10.2008 (Squalifiche calciatori ZANGARO Vito e TONTI Luca per CINQUE gare). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che dal rapporto arbitrale e dell’assistente di gara risultano in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal giudice sportivo; considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitte appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti ai calciatori Zangaro Vito e Tonti Luca, responsabili di comportamento ingiurioso nonché offensivo e minaccioso nei confronti degli ufficiali di gara; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce le squalifiche inflitte ai calciatori ZANGARO Vito e TONTI Luca a QUATTRO giornate; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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