COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 DEL 11 novembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 16 della società A.C. CAULONIA 2006 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 16 del 29.10.2008 (Squalifica calciatore CACCAMO Vincenzo per QUATTRO gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 55 DEL 11 novembre 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 16 della società A.C. CAULONIA 2006
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 16 del 29.10.2008 (Squalifica calciatore CACCAMO Vincenzo per QUATTRO gare).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la società reclamante;
ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti al
calciatore Caccamo Vincenzo ed in particolare che va tenuto conto che il comportamento assunto dai sostenitori della società
ospitante non sembra essere riconducibile con certezza alla condotta violenta tenuta dal calciatore Caccamo nei confronti di un
avversario;
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore CACCAMO Vincenzo a TRE giornate di gara;
dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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