COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 DEL 11 novembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 17 della società A.S.D. NUOVA PANNACONI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 16 del 22.10.2008 (Inibizione Sig.ra BARBIERI Gisella fino al 30.11.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 DEL 11 novembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 17 della società A.S.D. NUOVA PANNACONI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 16 del 22.10.2008 (Inibizione Sig.ra BARBIERI Gisella fino al 30.11.2008). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che il reclamo è inammissibile poiché in violazione dell’art. 46, comma 4 del C.G.S., la ricorrente non ha proposto l’atto nei termini previsti dalla suddetta disposizione; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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