COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 19 novembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 19 della società POL. S. PIETRO A MAIDA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 48 del 30.10.2008 (Ripetizione della gara S.Pietro a Maida – Chiaravalle del 12.10.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 19 novembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 19 della società POL. S. PIETRO A MAIDA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 48 del 30.10.2008 (Ripetizione della gara S.Pietro a Maida – Chiaravalle del 12.10.2008). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante e la convenuta; RILEVA La gara in epigrafe veniva sospesa dal direttore di gara in quanto al 12° del secondo tempo, a seguito della concessione di un calcio di rigore al San Pietro a Maida, i calciatori del Chiaravalle si dirigevano minacciosamente verso di lui costringendolo a rientrare negli spogliatoi. Lo stesso arbitro dopo una iniziale intenzione di riprendere la gara desisteva dal proposito avendo notato all’esterno dello spogliatoio “un clima particolare”. Sospendeva pertanto definitivamente la gara. Il giudice di prime cure, con la decisione impugnata, riteneva che l’arbitro avesse fatto cattivo uso del potere discrezionale concessogli dall’art. 17 punto 4 lettera c) del C.G.S. che deve prescindere, per consolidata giurisprudenza della CAF, dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di obiettiva gravità tali da mettere in pericolo l’incolumità dei partecipanti alla gara o da non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia. Questa situazione, a detta del giudice, non si è ravvisata nel caso di specie atteso che l’arbitro avrebbe potuto adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori e dirigenti del Chiaravalle da lui identificati che si erano resi protagonisti dei comportamenti di protesta e minaccia e che i comportamenti tenuti dagli altri calciatori e dirigenti non identificati non erano tali da costituire una situazione di obiettivo pericolo. Il deliberato del giudice di primo grado è esente da vizi per cui il reclamo va rigettato e la gara ripetuta. P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale Calabria per quanto di competenza; dispone, infine, incamerarsi la tassa.
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