COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 19 novembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 20 della società U.S. MONASTERACE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 48 del 30.10.2008 (Ammenda di € 600,00 e squalifica del campo di gioco per DUE gare, inibizione Sig. USSIA Andrea fino al 29.06.2009).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 19 novembre 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 20 della società U.S. MONASTERACE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 48 del 30.10.2008 (Ammenda di € 600,00 e squalifica del campo di gioco per DUE gare, inibizione Sig. USSIA Andrea fino
al 29.06.2009).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la reclamante;
RILEVA
La reclamante si duole delle decisioni assunte dal giudice di prime cure adducendone l’assoluta infondatezza.
La tesi della reclamante si basa sull’assunto secondo cui tutte le vicende poste a fondamento della stessa sono state male
interpretate dall’arbitro e conseguentemente dal giudice sportivo.
L’arbitro ha redatto in modo assai puntuale il proprio supplemento al rapporto di gara cosicché i fatti addebitatiti al Monasterace ed in
particolare al tesserato Ussia non possono essere sindacati.
L’Ussia si è reso protagonista di un comportamento altamente censurabile e la sanzione appare assolutamente congrua allo stesso.
Parimenti può dirsi per l’evento – potenzialmente lesivo - relativo al colpo subito dall’arbitro.
Va tuttavia ritenuto che il fattivo comportamento tenuto dal calciatore Scidà vada ulteriormente considerato producendo la riduzione
dell’ammenda a € 300 e la conversione di una giornata di squalifica del campo di gioco (la seconda) in obbligo di disputare la gara a
porte chiuse.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo:
• riduce l’ammenda a € 300,00 (trecento/oo);
• e, nel confermare una giornata di squalifica del campo di gioco, converte la seconda giornata di squalifica in obbligo di
disputare la gara a porte chiuse;
• rigetta nel resto;
dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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