COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 19 novembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 22 della società S.S. MESORACA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 14 del 05.11.2008 (Squalifica calciatore BRIZZI Francesco per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 19 novembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 22 della società S.S. MESORACA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 14 del 05.11.2008 (Squalifica calciatore BRIZZI Francesco per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA I fatti addebitati al calciatore Brizzi non possono essere messi in dubbio. L’arbitro li ha riportati nel suo rapporto in modo puntuale e circostanziato. Parimenti non può sindacarsi la decisione del giudice sportivo nemmeno nella parte relativa alla sanzione,che appare congrua ed adeguata. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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