COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 DEL 26 novembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 25 della società U.S. MOTTA SANTA LUCIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 23 del 12.11.2008 (Squalifica calciatore VENA Maurizio fino al 30.04.2009).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 62 DEL 26 novembre 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 25 della società U.S. MOTTA SANTA LUCIA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato
Ufficiale n° 23 del 12.11.2008 (Squalifica calciatore VENA Maurizio fino al 30.04.2009).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;
considerato la società reclamante, nonché il capitano Sig. Vena Maurizio, hanno riferito che a colpire il direttore di gara è stato il
calciatore Barletta Francesco (indicato in distinta con il n° 16);
In relazione a quanto sopra, si ritiene di revocare la squalifica inflitta al capitano Vena Maurizio, e rinviare gli atti al giudice di primo
grado per l’esame delle contestazioni mosse al calciatore Barletta Francesco;
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo , revoca la sanzione della squalifica inflitta al calciatore VENA Maurizio;
rimette gli atti al Giudice di primo grado della Delegazione Provinciale di Catanzaro per quanto attiene alla posizione del calciatore
BARLETTA Francesco;
dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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