COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 DEL 26 novembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 27 del Sig. NISTICO’ Domenico (soc. Isonzo Calcio) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 23 del 12.11.2008 (Squalifica fino al 20.02.2009).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 DEL 26 novembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 27 del Sig. NISTICO’ Domenico (soc. Isonzo Calcio) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 23 del 12.11.2008 (Squalifica fino al 20.02.2009). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che il calciatore Nisticò Domenico si è reso responsabile di atto di modestissima violenza nei confronti del direttore di gara ; che, pertanto, la squalifica deve essere congruamente ridotta; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo , riduce la squalifica inflitta al calciatore NISTICO’ Domenico fino al 31 DICEMBRE 2008; dispone, infine, accreditarsi la tassa versata sul conto della società Isonzo Calcio.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it