COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 02 dicembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 28 della società S.S. TORRETTA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 56 del 13.11.2008 (Ammenda di € 800,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 02 dicembre 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 28 della società S.S. TORRETTA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 56 del 13.11.2008 (Ammenda di € 800,00).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società ricorrente;
RILEVATO
Che i fatti per come riportati sui referti del direttore di gara nonché degli assistenti sono assolutamente riprovevoli, ma appare altresì
conforme a giustizia apportare una riduzione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale per renderla più adeguata alla
realtà dei fatti per come emergono da un’attenta lettura dei documenti ufficiali di gara;
Per tale ragione la stessa, in parziale accoglimento del reclamo, va rimodulata, riducendola ad € 250,00;
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 250,00;
dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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