COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 02 dicembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 29 della società A.S. SPEZZANO ALBANESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 59 del 20.11.2008 (Squalifica calciatore GRAZIANO Ivano per TRE giornate).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 02 dicembre 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 29 della società A.S. SPEZZANO ALBANESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 59 del 20.11.2008 (Squalifica calciatore GRAZIANO Ivano per TRE giornate).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che da un’attenta lettura degli atti di gara i fatti ascritti al calciatore Graziano Ivano, vanno diversamente valutati, poiché è
emerso che i comportamenti dallo stesso tenuti nei confronti del direttore di gara per quanto riprovevoli, richiedono una rivisitazione
circa l’entità della sanzione;
che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la squalifica applicata dal Giudice Sportivo Territoriale;
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore GRAZIANO Ivano a DUE giornate;
dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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