COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 10 dicembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 32 della società S.S. FUSCALDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 27.11.2008 (Squalifica calciatore FRANGELLA Giuseppe Francesco per TRE gare effettive). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA La reclamante lamenta l’assoluta infondatezza degli addebiti mossi al calciatore Frangella chiedendo la revoca della squalifica o una sua adeguata riduzione. I fatti per come narrati dall’assistente arbitrale (“..si dirigeva verso un avversario afferrandolo per il collo e proferendo parole di minaccia. Veniva però fermato da un ulteriore avversario”) non possono essere posti in dubbio. Parimenti non censurabile appare la decisione del giudice di primo grado relativamente alla congruità della sanzione. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 10 dicembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 32 della società S.S. FUSCALDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 27.11.2008 (Squalifica calciatore FRANGELLA Giuseppe Francesco per TRE gare effettive). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA La reclamante lamenta l’assoluta infondatezza degli addebiti mossi al calciatore Frangella chiedendo la revoca della squalifica o una sua adeguata riduzione. I fatti per come narrati dall’assistente arbitrale (“..si dirigeva verso un avversario afferrandolo per il collo e proferendo parole di minaccia. Veniva però fermato da un ulteriore avversario”) non possono essere posti in dubbio. Parimenti non censurabile appare la decisione del giudice di primo grado relativamente alla congruità della sanzione. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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