COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 10 dicembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 35 della società POL. SALICE 2004 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 24 del 27.11.2008 (Ammenda di € 150,00, inibizioni Sigg.ri PINO Paolo Antonio e VILLA Domenico fino al 04.01.2009, squalifica allenatore CAMPORA Ezio fino al 04.01.2009, squalifiche calciatori MONORCHIO Domenico e CIMAROSA Giuseppe fino al 04.01.2009).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 10 dicembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 35 della società POL. SALICE 2004 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 24 del 27.11.2008 (Ammenda di € 150,00, inibizioni Sigg.ri PINO Paolo Antonio e VILLA Domenico fino al 04.01.2009, squalifica allenatore CAMPORA Ezio fino al 04.01.2009, squalifiche calciatori MONORCHIO Domenico e CIMAROSA Giuseppe fino al 04.01.2009). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante; RILEVA Il reclamo è stato firmato dal presidente PINO Paolo Antonio inibito, è pertanto viziato e va dichiarato inammissibile. P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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