COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 10 dicembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 37 della società A.S.D. CERZETO K91 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 14 del 26.11.2008 (Ammenda di € 100,00, inibizione Sig. DOLCE Carmine fino al 26.01.2009, squalifica calciatore PUCCI Danilo per TRE gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 10 dicembre 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 37 della società A.S.D. CERZETO K91
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato
Ufficiale n° 14 del 26.11.2008 (Ammenda di € 100,00, inibizione Sig. DOLCE Carmine fino al 26.01.2009, squalifica calciatore
PUCCI Danilo per TRE gare).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
Le sanzioni irrogate ai tesserati Dolce e Pucci scaturiscono dal rapporto di gara dell’arbitro che riferisce della richiesta da parte degli
stessi di non trascrivere qualcuna delle ammonizioni irrogate ai calciatori del Cerzeto K91 durante la gara. In proposito non merita
pregio la tesi della reclamante secondo cui il riferimento alle ammonizioni fatte dai due tesserati non può considerarsi una richiesta di
non riportarle nel rapporto ma una lagnanza per il fatto che da una gara tranquilla, in quanto mai in dubbio nel punteggio, era
scaturito un numero di sanzioni disciplinari oggettivamente eccessivo.
Le sanzioni irrogate vanno confermate in quanto congrue ed adeguate alla gravità dell’atteggiamento in esame che si connota come
altamente antisportivo.
Va parimenti confermata la sanzione dell’ammenda comminata alla reclamante per la presenza di un cancello aperto e di persone
estranee nelle adiacenze dello spogliatoio.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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