COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 DEL 16 dicembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 24 della società A.S.D. SAN LUCA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 56 del 13.11.2008 (Inibizione Sig. SCIPIONE Bruno fino al 30.06.2009, squalifica calciatore CARBONE Domenico fino al 27.05.2009).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 72 DEL 16 dicembre 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 24 della società A.S.D. SAN LUCA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 56 del 13.11.2008 (Inibizione Sig. SCIPIONE Bruno fino al 30.06.2009, squalifica calciatore CARBONE Domenico fino al
27.05.2009).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentiti il Presidente della società reclamante e l’arbitro a chiarimenti;
RILEVA
Nel corso dell’odierna seduta, il direttore di gara ha confermato il rapporto di gara, smentendo, così l’assunto della società
reclamante secondo cui l’arbitro sarebbe incorso in un errore circa l’identità della persona (dirigente e calciatore) che avrebbero
tentato di aggredirlo.
Le stesso direttore di gara ha poi negato che il soggetto raffigurato nelle fotografie esibite dalla società reclamante sia quella che si è
reso responsabile della tentata aggressione ai suoi danni;
le sanzioni comminate dal primo giudice appaiono congrue all’entità dei fatti accertati;
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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