COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 DEL 16 dicembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 40 della società A.S.D. CASCIOLINO 2007 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 29 del 03.12.2008 (Squalifica calciatore PALAIA Sandro per SETTE gare effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 72 DEL 16 dicembre 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 40 della società A.S.D. CASCIOLINO 2007
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato
Ufficiale n° 29 del 03.12.2008 (Squalifica calciatore PALAIA Sandro per SETTE gare effettive).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che dal rapporto dell’arbitro risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Palaia Sandro si è reso responsabile di
atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario caduto a terra e, successivamente, di altri due tesserati della squadra
avversaria che, a seguito del suo comportamento, lo avevano aggredito;
che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo territoriale appare congrua ed adeguata;
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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