COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 DEL 16 dicembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 4 a carico di : Sig. PAONE Giuseppe (all’epoca dei fatti Presidente della società Comprensorio C.Vaticano), Sig. MALUCCIO Salvatore (all’epoca dei fatti tesserato con la società Comprensorio C.Vaticano), per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. nonché la società A.S.D. COMPRENSORIO C. VATICANO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 4 del C.G.S..

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 DEL 16 dicembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 4 a carico di : Sig. PAONE Giuseppe (all’epoca dei fatti Presidente della società Comprensorio C.Vaticano), Sig. MALUCCIO Salvatore (all’epoca dei fatti tesserato con la società Comprensorio C.Vaticano), per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. nonché la società A.S.D. COMPRENSORIO C. VATICANO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 4 del C.G.S.. LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali; letto il deferimento della Procura Federale, con nota del 3.06.2008 prot.5190/1607 pf 07-08/GT/en, per i capi di incolpazione di cui in epigrafe; sentiti alla riunione del 15 dicembre 2008: il Sostituto Procuratore Federale avv.Gianfranco Marcello, in rappresentanza della Procura Federale, il quale così concludeva: - mesi 10 (dieci) di squalifica per il calciatore MALUCCIO Salvatore; - mesi 3 (tre) di inibizione per il Presidente, all’epoca dei fatti, del Compr. C. Vaticano Sig. PAONE Giuseppe; - ammenda di € 2000,00 per la società A.S.D. Comprensorio C. Vaticano; nonché Maluccio Domenico, per delega di Maluccio Salvatore, il quale chiede il proscioglimento da ogni addebito o, in via subordinata, il minimo della sanzione; ed infine, lette le memorie difensive della società A.S.D. Comprensorio C. Vaticano a firma del Sig. Paone Giuseppe; La Commissione Disciplinate Territoriale : RILEVA Con nota 3 giugno 2008 la Procura Federale deferiva alla presente Commissione Disciplinare Territoriale Maluccio Salvatore, Paone Giuseppe e la società ASD Comprensorio C. Vaticano, per avere: - il MALUCCIO, calciatore, sottoscritto richieste di tesseramento per più società nella medesima stagione sportiva, in contrasto con quanto prescritto dall'art.40 comma 4 delle NOIF, e per aver successivamente presentato reclamo volto a sostenere la non autenticità della propria firma apposta sul modulo di tesseramento n.132159 del 12.9.2006; - il PAONE, all'epoca Presidente della soc. Comprensorio Capo Vaticano, per avere avallato, attraverso un comportamento concludente, le accuse contenute nel reclamo del calciatore tendente ad ottenere l'annullamento del tesseramento, pur consapevole della sua infondatezza e non veridicità delle ragioni esposte, non facendo quindi valere davanti alla Commissione Tesseramenti le difese della sua società; - la società CAPO VATICANO, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, commi 2 e 4, del CGS vigente all'epoca dei fatti, oggi trasfuso nell'art.4, commi 1 e 2 del CGS, per responsabilità diretta con riferimento alla condotta ascrivibile al suo Presidente dell'epoca Paone Giuseppe, e per responsabilità oggettiva con riferimento alla condotta ascrivibile al Maluccio, all'epoca suo tesserato. La vicenda è la seguente: Nella stagione 2006-2007 il calciatore Maluccio Salvatore veniva tesserato con la società Hinterreggio ed impiegato nella categoria Juniores, fino a quando, a seguito di comunicazione da parte del Comitato Regionale, detta società veniva a conoscenza che il calciatore risultava tesserato anche con la società Capo Vaticano e ne sospendeva immediatamente l'utilizzo. Il Maluccio, in data 11.4.2007, proponeva reclamo alla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. per chiedere l'annullamento del proprio tesseramento con la società Capo Vaticano, asserendo di non aver mai sottoscritto l'apposito modulo di richiesta del 12.9.06. La Commissione adita accoglieva il reclamo e dichiarava la nullità del tesseramento di Maluccio Salvatore con la A.S.D. Comprensorio C. Vaticano e, ai sensi dell'art.48, comma 4, CGS, trasmetteva gli atti alla Procura federale per l'eventuale deferimento alla competente Commissione disciplinare della società e del suo Presidente, Paone Giuseppe, per violazione dell'art.8 comma 2 del CGS. Nel corso delle indagini Maluccio Salvatore compariva davanti al collaboratore della Procura Federale, dichiarando che la firma apposta sul modulo di tesseramento del 12.9.06 in favore della soc. Capo Vaticano era apocrifa; che nel corso della stagione agonistica 2006/2007 aveva effettivamente cominciato ad allenarsi con la soc. Capo Vaticano e che successivamente, essendosi trasferito a Reggio Calabria per motivi di studio, aveva firmato la richiesta di tesseramento per la soc. Hinterreggio di Reggio Calabria; che per la stagione 2007/2008 era stato tesserato dalla soc. Capo Vaticano. Riguardo alla successiva audizione del Maluccio in data 19.11.2007, disposta per chiarimenti in ordine all'autenticità o meno della firma apposta sul modulo di richiesta di tesseramento del 12.9.06, il collaboratore della Procura federale dichiara (cfr. all.6 alla nota di deferimento): “A questo punto vengono esibite al Maluccio le sue due sottoscrizioni: quella del 2007 che lui riconosce come autentica e quella del 2006 che lui disconosce. Egli stesso non riesce ad individuare con immediatezza quale delle due dovrebbe essere apocrifa. Solo dopo un po' di tempo individua quella del 2007 dicendo queste testuali parole: Sembra che è mia”. Il Sig. Paone Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Comprensorio C. Vaticano, invece, riferiva al collaboratore della Procura Federale “di aver lasciato sulla scrivania dell'ufficio il modulo di tesseramento e di averlo rinvenuto, dopo qualche giorno, con la firma del calciatore”, precisando che Maluccio Salvatore era stato tesserato dalla società, ma non era mai stato utilizzato, né mai convocato per iscritto. Nelle note 7.12.2008 pervenute alla presente Commissione, il Paone spiega che il Maluccio aveva sottoscritto il tesseramento con la società, ma che “nei giorni immediatamente successivi il genitore del calciatore MALUCCIO rivolgendosi allo scrivente, Paone Giuseppe, ebbe a dirmi che il proprio figlio avendo superato i test d'ingresso presso la facoltà di architettura di Reggio Calabria, intendeva trasferirsi a Reggio Calabria”; che pertanto il Comprensorio Capo Vaticano non aveva mai convocato il Maluccio; e che solo nel mese di gennaio del 2008, allorché era pervenuta alla società la richiesta del pagamento da parte della società Porto Santo Venere del premio di preparazione relativa al tesseramento del calciatore Maluccio Salvatore, pagato nel febbraio 2008, la società aveva deciso di convocare il calciatore, venendo così a conoscenza del doppio tesseramento. Tanto premesso, osserva la Commissione: 1.- la Commissione Tesseramenti della FIGC con provvedimento del 20.6.2007 (comunicato Ufficiale n.29/D), in accoglimento del reclamo del calciatore Maluccio Salvatore, dichiarava la nullità del tesseramento dello stesso calciatore di cui alla lista n.143159 del 12.9.2006 in favore della ASC Capo Vaticano, disponendo altresì il deferimento della ASC Capo Vaticano e del suo Presidente pro tempore Paone Giuseppe per violazione dell'art.8 comma 2 CGS, “per avere formato o consentito che altri formassero la richiesta di tesseramento del calciatore Maluccio Salvatore relativa alla stagione 2006/2007 in favore della predetta società, in difformità delle disposizioni federali ed in particolare apponendovi e facendovi apporre la firma apocrifa del Maluccio”. Tale provvedimento, definitivo, è stato emesso all'esito di istruttoria svolta dalla medesima commissione, come si legge nel medesimo provvedimento: “... l'assunto del ricorrente appare asseverato confronto tra le scritture di comparazione rilasciate dal Maluccio in sede di audizione davanti alla Commissione Tesseramenti e la grafia della firma del calciatore apposta sul documento dianzi citato evidenzia palese difformità nel segno grafico, nella conformazione delle lettere e nell'andamento della scrittura. Identico risultato si ha nel raffronto tra la firma autenticata del Maluccio apposta in calce al reclamo e quella solo apparentemente da lui apposta in calce al modulo di tesseramento”. 2.- Al contrario, all'esito delle indagini effettuate, la Procura federale concludeva per il deferimento di Maluccio Salvatore per avere sottoscritto richieste di tesseramento per due società nella medesima stagione sportiva, in violazione dell'art.40 comma 4 delle NOIF, quindi per aver proposto in mala fede il ricorso alla Commissione Tesseramenti per l'annullamento del tesseramento con la ASC Capo Vaticano, andato peraltro a buon fine, sostenendo falsamente la non autenticità della propria firma. 3.- A parere della presente Commissione, non sussistono elementi per poter affermare la responsabilità di Maluccio Salvatore. Il deferimento del calciatore da parte della Procura federale è avvenuto sulla base di mere congetture fondate su indizi, mentre nessuna prova certa è emersa dalle indagini. Nessuna rilevanza in tal senso può assumere la circostanza che la soc. Capo Vaticano non si sia difesa davanti alla Commissione Tesseramenti, perché più che una prova della connivenza con il Maluccio nel suo presunto disegno illecito, potrebbe interpretarsi come una ammissione di colpa della società e del suo presidente, per il presunto falso tesseramento. Così, il tentennamento del Maluccio in sede di audizione davanti al collaboratore della Procura federale, allorché gli vengono sottoposte in visione le due firme, poteva essere interpretato a suo sfavore solo se avesse sbagliato, mentre il Maluccio in realtà non cade in contraddizione perché riconosce come sua la firma certamente non contraffatta. Neppure il fatto che il Maluccio ad inizio stagione si sia allenato con la squadra del Capo Vaticano, costituisce una prova che lo stesso abbia successivamente richiesto il tesseramento con la medesima società. 4.- Quanto alla posizione del Presidente del Capo Vaticano Paone Giuseppe, mentre le dichiarazioni rese dallo stesso in sede di indagini non lasciano emergere alcun argomento a sostegno della tesi della responsabilità del Maluccio, avvalorano la presunzione di una condotta poco chiara da parte dello stesso Presidente, responsabile quantomeno per negligenza, per aver consentito o non impedito la contraffazione della firma del calciatore sul modulo di tesseramento. Al contrario, come già esposto, nessun rilievo, neppure indiziario, può rivestire la mancata partecipazione della società Capo Vaticano nel giudizio davanti alla Commisione tesseramenti. Così come non costituisce alcun motivo esimente di responsabilità, la circostanza invocata dagli incolpati che il Capo Vaticano non abbia mai impiegato e nemmeno convocato il Maluccio quando lo stesso era altresì tesserato con altra società. Deve affermarsi, per quanto sopra esposto, la responsabilità della società ASD Comprensorio C. Vaticano e del suo Presidente all'epoca dei fatti, Paone Giuseppe, per violazione dell'art.1/1 e dell'art.8 comma 2 del CGS . P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Calabria, delibera di : prosciolgiere da ogni accusa il Sig. MALUCCIO Salvatore; riconoscere la responsabilità degli incolpati PAONE GIUSEPPE, all'epoca dei fatti Presidente pro tempore della ASD Comprensorio C. Vaticano, nonché della medesima società ASD COMPRENSORIO C. VATICANO, per responabilità diretta e oggettiva, ed irroga al Sig. PAONE GIUSEPPE, la inibizione di mesi 3(tre) e quindi fino al 16 MARZO 2009, e alla società A.S.D. COMPRENSORIO C. VATICANO l’ammenda di € 2000,00 (duemila/00).
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