COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 13 Gennaio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 46 della società U.S. PALMESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 76 del 24.12.2008 (Ammenda di € 1600,00 e DIFFIDA, squalifica calciatore SCOPELLITI Santo per QUATTRO gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 13 Gennaio 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 46 della società U.S. PALMESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 76 del 24.12.2008 (Ammenda di € 1600,00 e DIFFIDA, squalifica calciatore SCOPELLITI Santo per QUATTRO gare).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la reclamante;
RILEVA
La reclamante lamenta l’infondatezza degli addebiti mossi alla società ed al calciatore Scopelliti chiedendo un congruo
ridimensionamento delle sanzioni irrogate ed in particolare l’annullamento della diffida del campo di gioco.
I fatti addebitati alla società Palmese vengono narrati dall’arbitro nonché dell’assistente arbitrale e dal commissario di campo in
modo assolutamente preciso e circostanziato di talché non possono essere posti in dubbio.
Parimenti non censurabile appare la decisione del giudice di primo grado relativamente alla congruità della sanzione della diffida e
dell’ammenda che sanzionano comportamenti oggettivamente da censurare.
Appare al contrario equo rimodulare la squalifica irrogata al calciatore Scopelliti che deve essere ridotta a tre giornate di gara.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del calciatore SCOPELLITI Santo a TRE giornate di gara;
rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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