COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 13 Gennaio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 48 della società A.S.D. S.S. RENDE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 76 del 24.12.2008 (Squalifica allenatore ACETO Antonio fino al 10.02.2009).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 13 Gennaio 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 48 della società A.S.D. S.S. RENDE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 76 del 24.12.2008 (Squalifica allenatore ACETO Antonio fino al 10.02.2009).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che dal rapporto di gara risulta in maniera chiara ed inequivoca che l'allenatore Aceto Antonio, a fine gara, calciava con
forza il pallone colpendo alla nuca l'assistente n. 1 Sig. Morabito Antonio;
considerato che la sanzione inflitta dal Giudice di primo grado appare congrua ed adeguata;
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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