COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 13 Gennaio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 49 della società A.S.D. NUOVA CURINGA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 71 del 11.12.2008 (Squalifica allenatore SCARDAMAGLIA Giuseppe fino al 16.02.2009).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 13 Gennaio 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 49 della società A.S.D. NUOVA CURINGA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 71 del 11.12.2008 (Squalifica allenatore SCARDAMAGLIA Giuseppe fino al 16.02.2009).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
in via preliminare che:
a. ai sensi e per gli effetti dell’art.34, comma 5, del C.G.S., non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti
interessate e, pertanto, non può essere accolta la richiesta avanzata in tal senso dalla reclamante;
b. ai sensi dell’art.35 del C.G.S., il rapporto dell’arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, non può essere
tenuta in considerazione una ricostruzione di fatti differente da quella operata dall’arbitro;
che dal rapporto dell’arbitro della gara Nuova Curinga - Nuova Filadelfia del 07.12.2008 risulta che:
- al 10° del II tempo, l’allenatore della Nuova Curinga, Scardamaglia Giuseppe, che era entrato sul terreno di gioco per protestare
nei confronti dell’arbitro, afferrava quest’ultimo per il braccio dx e dopo averlo strattonato e spinto, gli rivolgeva un’espressione
irriguardosa;
- a fine gara, mentre l’arbitro usciva dallo spogliatoio, lo Scardamaglia teneva un comportamento minaccioso verso lo stesso
direttore di gara.
Il Giudice di I grado ha correttamente accertato i fatti. Tuttavia, in considerazione della natura e dell’entità dei fatti accaduti, appare
conforme a giustizia ridurre la squalifica al suddetto tesserato al 31.01.2009.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica all’allenatore SCARDAMAGLIA Giuseppe fino al 31 GENNAIO 2009;
disponendo, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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