COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 13 Gennaio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 50 della società U.S.D. UESSE CATANZARO 1929 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 73 del 18.12.2008 (Inibizioni Sigg.ri DI MAIO Gioacchino e MARULLO Giovanni fino al 31.03.2009).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 13 Gennaio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 50 della società U.S.D. UESSE CATANZARO 1929 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 73 del 18.12.2008 (Inibizioni Sigg.ri DI MAIO Gioacchino e MARULLO Giovanni fino al 31.03.2009). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che dal rapporto di gara e dal relativo supplemento risulta in maniera chiara ed inequivoca che, a fine gara, il Presidente della Società UESSE CATANZARO 1929, Sig. Di Maio Gioacchino, ed il dirigente della stessa, Sig. Marullo Giovanni, tenevano un comportamento ingiurioso e minaccioso verso l'arbitro nonché offensivo nei confronti di Organi Federali; considerato che le sanzioni inflitte dal Giudice di primo grado appaiono congrue ed adeguate; P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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