COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 13 Gennaio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 51 della società G.S. TIME OUT RENDE CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 76 del 24.12.2008 (Squalifica calciatore BENVENUTO Marco fino al 30.06.2009).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 13 Gennaio 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 51 della società G.S. TIME OUT RENDE CALCIO A 5
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 76 del 24.12.2008 (Squalifica calciatore BENVENUTO Marco fino al 30.06.2009).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che dal rapporto di gara risulta che il calciatore Benvenuto Marco, durante la gara, teneva un comportamento minaccioso
nei confronti di uno dei due arbitri nonché gli poggiava una mano sul viso tentando di colpirlo con uno schiaffo, non riuscendovi per
l'intervento dei propri dirigenti;
considerato che la sanzione inflitta dal Giudice di primo grado può essere rimodulata;
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore BENVENUTO Marco fino al 31 MAGGIO 2009;
Dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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