COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 13 Gennaio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 54 della società A.C. CAULONIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 29 del 10.12.2008 (Inibizione Sig. DICHIARA Pietro fino al 18.02.2009, inibizione Sig. RIGGIO Cosimo fino al 11.01.2009, squalifica calciatore MORABITO Fabio per QUATTRO gare effettive, squalifica calciatore MICHELIZZI Vincenzo per QUATTRO gare effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 13 Gennaio 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 54 della società A.C. CAULONIA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al
Comunicato Ufficiale n° 29 del 10.12.2008 (Inibizione Sig. DICHIARA Pietro fino al 18.02.2009, inibizione Sig. RIGGIO
Cosimo fino al 11.01.2009, squalifica calciatore MORABITO Fabio per QUATTRO gare effettive, squalifica calciatore
MICHELIZZI Vincenzo per QUATTRO gare effettive).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
in via preliminare che:
c. ai sensi e per gli effetti dell’art.34, comma 5, del C.G.S., non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti
interessate e, pertanto, non può essere accolta la richiesta avanzata in tal senso dalla reclamante;
d. ai sensi dell’art.35 del C.G.S., il rapporto dell’arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, non può essere
tenuta in considerazione una ricostruzione di fatti differente da quella operata dall’arbitro;
che dal rapporto (con relativo supplemento) dell’arbitro della gara Presinaci - Caulonia 2006 del 07.12.2008, risulta che:
- al 41° del I tempo, in seguito alla rete segnata dal Presinaci, il dirigente accompagnatore del Caulonia 2006, Dichiara Pietro,
entrava sul terreno di gioco, protestando con l’arbitro per una presunta irregolarità commessa dal Presinaci in occasione della
segnatura;
- al 46° del I tempo, il calciatore Morabito Fabio del Caulonia 2006 veniva espulso in quanto, dopo avere contestato con veemenza
una decisione adottata dal direttore di gara, proferiva nei confronti dello stesso frasi offensive e gravemente minacciose e, dopo
avere subito il conseguente provvedimento di espulsione, tentava di aggredire l’arbitro non riuscendovi per il pronto intervento di
alcuni compagni di squadra;
- in seguito, il dirigente Dichiara entrava nuovamente sul terreno di gioco minacciando ed offendendo l’arbitro e, dopo essere stato
da questi allontanato, tentava di avvicinarsi al direttore di gara medesimo per colpirlo, non riuscendovi in quanto trattenuto dai
calciatori del Presinaci; il Dichiara, inoltre, rimanendo nei pressi dell’area tecnica, continuava ad insultare l’arbitro;
- durante il II tempo, il Dichiara continuava a tenere un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara;
- al 46° del II tempo, il giocatore Michelizzi Vincenzo, capitano del Caulonia 2006, rivolgeva frasi offensive e minacciose all’indirizzo
dell’arbitro, il quale veniva dapprima offeso e minacciato dai calciatori del Caulonia 2006 che si trovavano in panchina e di seguito
veniva accerchiato e rincorso da tutti i calciatori della società suddetta;
- l’arbitro, costretto a dirigersi di corsa verso lo spogliatoio, sospendeva definitivamente la gara;
- successivamente Riggio Cosimo, che aveva svolto le funzioni di assistente di parte del Caulonia 2006, entrava nello spogliatoio
arbitrale e, dopo aver gettato con foga la bandierina sulla scrivania, proferiva epiteti offensivi verso l’arbitro;
- pochi istanti dopo, entrava nello spogliatoio suddetto il più volte menzionato dirigente Dichiara che rivolgeva frasi offensive e
minacciose al direttore di gara.
Le doglianze della reclamante vertono sulla posizione dei n.4 tesserati resisi responsabili dei fatti narrati in precedenza, sanzionati
dal Giudice Sportivo Territoriale con i seguenti provvedimenti (cfr. C.U. n.29 del 10.12.2008 della Delegazione Provinciale di Vibo
Valentia):
1) inibizione al dirigente Dichiara Pietro fino al 18.02.2009;
2) inibizione al dirigente Riggio Cosimo fino all’11.01.2009;
3) squalifica del calciatore Morabito Fabio per quattro gare effettive;
4) squalifica del calciatore Michelizzi Vincenzo, che svolgeva le funzioni di capitano, per quattro gare effettive;
Ritenuto, alla luce degli accadimenti narrati, che tutte le sanzioni suindicate debbano considerarsi conformi a giustizia;
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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