COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 20 Gennaio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 56 della società A.S.D. S. UMILE B. MONGRASSANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 79 del 08.01.2009 (Squalifica calciatore MARTIRE Antonio fino al 18.02.2009).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 20 Gennaio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 56 della società A.S.D. S. UMILE B. MONGRASSANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 79 del 08.01.2009 (Squalifica calciatore MARTIRE Antonio fino al 18.02.2009). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; considerato che dal rapporto del direttore di gara risulta che il calciatore Martire Antonio si è reso responsabile di comportamento offensivo nonché di atto di protesta di modestissima violenza nei suoi confronti; Tuttavia, in considerazione della natura e dell’entità dei fatti accaduti, appare conforme a giustizia ridurre la squalifica al suddetto tesserato al 06.02.2009. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore MARTIRE Antonio fino al 06 FEBBRAIO 2009; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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