COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 20 Gennaio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 58 della società U.S.D. BORGIA 2007 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 33 del 07.01.2009 (Ammenda di € 180,00, inibizione Sig. SGROMO Vincenzo fino al 30.06.2010, squalifica assistente di parte Sig. ALCARO Saverio fino al 28.02.2009, squalifica calciatore CITRARO Francesco per SEI gare, squalifica calciatore LAPIANA Mattia per QUATTRO gare, squalifica calciatore IZZO Lorenzo per TRE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 20 Gennaio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 58 della società U.S.D. BORGIA 2007 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 33 del 07.01.2009 (Ammenda di € 180,00, inibizione Sig. SGROMO Vincenzo fino al 30.06.2010, squalifica assistente di parte Sig. ALCARO Saverio fino al 28.02.2009, squalifica calciatore CITRARO Francesco per SEI gare, squalifica calciatore LAPIANA Mattia per QUATTRO gare, squalifica calciatore IZZO Lorenzo per TRE gare). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la società reclamante; RILEVA Per quanto attiene l’ammenda di € 180,00, comminata per avere propri sostenitori durante la gara lanciato tre petardi in campo nonché pietre nei confronti del direttore di gara colpendolo al braccio, la stessa è congrua ed adeguata; Congrua ed adeguata è la sanzione inflitta al sig. Sgromo Vincenzo resosi responsabile di comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara nonché di avere lanciato contro lo stesso sputi, atto particolarmente riprovevole, che come tale deve essere adeguatamente sanzionato; Congrua ed adeguata è la sanzione inflitta all’assistente di parte Sig. Alcaro Saverio nonché ai calciatori Lapiana Mattia e Izzo Lorenzo resosi responsabili di comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara; Per quanto attiene la squalifica del calciatore Citraro Francesco la stessa può essere ridotta a quattro giornate effettive di gara in considerazione che lo stesso si è reso responsabile di reiterato comportamento offensivo e minaccioso; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore CITRARO Francesco a QUATTRO giornate di gara; rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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