COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 20 Gennaio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 59 della società U.S. SAN CALOGERO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 34 del 07.01.2009 (Squalifiche calciatori BAGNATO Antonio Francesco, GALATI Rocco, MONTELEONE Antonio e VENTRICI Francesco per TRE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 20 Gennaio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 59 della società U.S. SAN CALOGERO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 34 del 07.01.2009 (Squalifiche calciatori BAGNATO Antonio Francesco, GALATI Rocco, MONTELEONE Antonio e VENTRICI Francesco per TRE gare). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; considerato che dal rapporto del direttore di gara risulta in maniera chiara ed inequivoca che i calciatori Bagnato Antonio Francesco, Galati Rocco, Monteleone Antonio e Ventrici Francesco si sono resi responsabili di comportamento offensivo e minaccioso nei suoi confronti; che le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale appaiono congrue ed adeguate; P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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