COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 04 Febbraio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 34 della società A.S. REAL avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 24 del 27.11.2008 (Squalifica calciatore ORSINO Massimiliano fino al 23.11.2010).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 04 Febbraio 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 34 della società A.S. REAL
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al
Comunicato Ufficiale n° 24 del 27.11.2008 (Squalifica calciatore ORSINO Massimiliano fino al 23.11.2010).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la reclamante e l’arbitro a chiarimenti;
RILEVA
La reclamante si duole della decisione di cui in epigrafe relativa al proprio tesserato Orsino che a detta dell’arbitro della gara Real –
Touring 104, si sarebbe macchiato di reiterati atti di violenza e di minaccia nei confronti dello stesso.
La stessa società nel corso della seduta di discussione del reclamo si è fatta portatore delle istanze del calciatore che più che
contestare l’entità della sanzione si cruccia delle motivazioni che sorreggono la decisione.
In particolare, nel dimostrasi assai rammaricato per lo spiacevole episodio del quale chiede scusa all’arbitro, contesta con decisione
di averlo colpito o di averlo minacciato; ammette di aver tenuto un comportamento scomposto concretizzatosi solo in proteste
plateali (lancio dei guanti a terra, strappo del cartellino).
L’arbitro nel corso dell’audizione a chiarimenti ha, al contrario, confermato integralmente il contenuto del rapporto ribadendo le
responsabilità dell’Orsino.
Il reclamo, per quanto sopra, non merita pregio e va rigettato.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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