COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 04 Febbraio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 52 della società A.S.D. URIA 2000 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 31 del 17.12.2008 (Punizione sportiva perdita della gara – Uria 2000 – Santa Caterina CZ del 07.12.2008 – con il punteggio di 0 – 3, UN punto di penalizzazione).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 04 Febbraio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 52 della società A.S.D. URIA 2000 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 31 del 17.12.2008 (Punizione sportiva perdita della gara - Uria 2000 – Santa Caterina CZ del 07.12.2008 - con il punteggio di 0 – 3, UN punto di penalizzazione). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante e l’arbitro a chiarimenti; RILEVA La società Uria 2000 impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo Territoriale ha sanzionato la mancata disponibilità delle due squadre a proseguire nella disputa della partita in epigrafe per lo stato di profonda prostrazione intervenuta tra i partecipanti a causa di un infortunio patito da un atleta dell’Uria 2000. In via preliminare si rappresenta che l’invio del reclamo a mezzo raccomandata a/r alla controparte non è stato contestuale all’invio del reclamo a questa Commissione, per come risulta dall’attestazione allegata. Pertanto il reclamo è inammissibile ai sensi dell’art. 46 del C.G.S.. Non è ultroneo, entrando nel merito, significare quanto segue. Nel corso dell’audizione il rappresentante della società ha ribadito quanto già chiarito nel reclamo, che la gara non solo è ripresa ma si è anche regolarmente conclusa. L’arbitro, sentito a chiarimenti, ha ribadito quanto affermato nel rapporto di gara e nell’integrazione allo stesso chiesto dal giudice sportivo, cioè che le due squadre non hanno proseguito la gara dopo avere manifestato tale intenzione sia verbalmente che per iscritto. Consequenzialmente, per come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, si deve ribadire che le norme federali non prevedono che l’infortunio di un calciatore, per quanto grave, possa giustificare la decisione di non proseguire nella disputa di una gara. P.Q.M. Dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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