COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 04 Febbraio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 55 della società S.S. AMICA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 21 del 24.12.2008 (Penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 04 Febbraio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 55 della società S.S. AMICA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 21 del 24.12.2008 (Penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA La società Amica Calcio impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo ha comminato la penalizzazione di tre punti in classifica alla stessa società poiché propri sostenitori lanciavano nel corso del secondo tempo della gara Amica Calcio – ASD Cariati del 21.12.2008 numerosi petardi, uno dei quali cadendo nei pressi dell’area avversaria determinava l’accasciarsi al suolo del portiere della Società ASD Cariati il quale lamentava un forte giramento di testa che lo costringeva dopo circa cinque minuti di gioco ad abbandonare il terreno. La sanzione scaturiva a detta del giudice di prime cure dall’alterazione al potenziale atletico arrecato all’ASD Cariati. L’arbitro, sentito a chiarimenti, ha ribadito quanto affermato nel rapporto di gara ma non ha potuto fornire ulteriori elementi necessari a chiarire l’episodio e le conseguenze provocate sull’atleta. Accertato lo scoppio del petardo a breve distanza dal calciatore ed escluso che lo stesso sia stato direttamente attinto, a causa dell’assoluta carenza di un qualsiasi segno esteriore di ecchimosi o lesioni e di alcuna certificazione medica, è da affermarsi che il danno patito non può che essere inquadrato in un situazione temporanea di smarrimento stordimento o spavento che escludono uno stato patologico apprezzabile tale da aver determinato in concreto un impedimento a partecipare all’incontro. Per tale ragione in parziale accoglimento del reclamo la Commissione Disciplinare Territoriale revoca la penalizzazione ed obbliga, essendosi inconfutabilmente provate le manifestazioni di intemperanza del pubblico concretizzatesi in un ripetuto lancio di petardi, la società Amica Calcio a disputare una gara a porte chiuse. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, revoca la sanzione della penalizzazione di TRE punti in classifica e obbliga la società Amica Calcio a disputare una gara a porte chiuse. Conferma nel resto, e dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante. Rimette gli atti al Presidente della Delegazione Distrettuale di Rossano per quanto di competenza.
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