COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 04 Febbraio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 66 della società A.S.D. S.S. RENDE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 86 del 22.01.2009 (Inibizione Sig. GAGLIARDI Gianluca fino al 04.03.2009, squalifica calciatore TUOTO Carmelo per TRE gare effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 04 Febbraio 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 66 della società A.S.D. S.S. RENDE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 86 del 22.01.2009 (Inibizione Sig. GAGLIARDI Gianluca fino al 04.03.2009, squalifica calciatore TUOTO Carmelo per TRE
gare effettive).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
-in via preliminare che, ai sensi dell’art.35, comma 1, del C.G.S., i rapporti dell’arbitro e degli assistenti arbitrali hanno valore di prova
assoluta e privilegiata e, pertanto, nel caso in esame non può essere tenuta in considerazione la ricostruzione dei fatti operata dalla
reclamante in maniera differente da quella effettuata dall’assistente;
-che dal rapporto dell’assistente arbitrale della gara Tortora - Rende del 18.01.2009 risulta chiaramente che:
a) a fine gara, mentre il direttore di gara si dirigeva verso gli spogliatoi, il dirigente accompagnatore ufficiale del Rende, Gagliardi
Gianluca, teneva nei confronti del suddetto ufficiale di gara un comportamento offensivo e minaccioso;
b) nel frattempo, il calciatore della stessa società, Tuoto Carmelo, dopo essersi tolto la maglietta, rivolgeva un’espressione ingiuriosa
verso l’arbitro ed, inoltre, sferrava un calcio alla porta degli spogliatoi.
Ritenuto che le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale al dirigente Gagliardi Gianluca (inibizione fino al 04.03.2009) ed al
calciatore Tuoto Carmelo (squalifica per tre gare effettive) siano da ritenersi congrue ed adeguate e che, pertanto, debbano essere
in questa sede confermate;
P.Q.M.
Rigetta il reclamo, disponendo incamerarsi la tassa.
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