COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 04 Febbraio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 68 della società A.C. ASKALOS avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 21.01.2009 (Squalifica massaggiatore Sig. RINALDI Sandro fino al 04.02.2009, squalifica allenatore GALLIANO Iannelli Vincenzo fino al 04.03.2009, squalifica calciatore CONDINO Giuseppe per QUATTRO gare, squalifica calciatore VITALE Ettore per TRE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 04 Febbraio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 68 della società A.C. ASKALOS avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 21.01.2009 (Squalifica massaggiatore Sig. RINALDI Sandro fino al 04.02.2009, squalifica allenatore GALLIANO Iannelli Vincenzo fino al 04.03.2009, squalifica calciatore CONDINO Giuseppe per QUATTRO gare, squalifica calciatore VITALE Ettore per TRE gare). LA COMMISSIONE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della reclamante; RILEVA -in via preliminare che: a. ai sensi e per gli effetti dell’art.34, co.5, del C.G.S., non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti interessate e, pertanto, non può essere accolta la richiesta avanzata in tal senso dalla reclamante; b. ai sensi dell’art.35, comma1, del C.G.S., il rapporto dell’arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, non può essere tenuta in considerazione una ricostruzione di fatti differente da quella operata dall’arbitro. - che dal rapporto dell’arbitro della gara Grisolia Askalos, disputatasi il 18.01.2009, risultano in modo chiaro ed inequivoco i fatti di seguito esposti ascritti ai tesserati della società reclamante indicati in epigrafe: - al 20° del II tempo, il calciatore Condino Giuseppe, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, proferiva frasi offensive e minacciose nei confronti dell’arbitro; - al 40° del II tempo, il massaggiatore Rinaldi Sandro, dopo essere entrato abusivamente in campo, protestava per una decisione adottata dal direttore di gara; il Rinaldi, dopo essere stato allontanato dal terreno di gioco dall’arbitro, teneva nei confronti di quest’ultimo un comportamento offensivo; - al 45° del II tempo, l’allenatore Galliano Iannelli Vincenzo veniva allontanato dal terreno di gioco in quanto, dopo essere entrato abusivamente in campo per protestare per una decisione arbitrale, teneva nei confronti del direttore di gara un comportamento offensivo. Inoltre, a fine gara, il Iannelli rivolgeva frasi offensive e minacciose all’arbitro; - a fine gara, il calciatore Vitale Ettore rivolgeva nei confronti dell’arbitro e degli Organi Federali frasi offensive. A giudizio dell’adìta Commissione Territoriale, devono ritenersi congrue ed adeguate le sanzioni irrogate dal Giudice di prime cure al massaggiatore Rinaldi Sandro (squalifica fino al 04.02.2009) ed al calciatore Condino Giuseppe (squalifica per quattro gare effettive) e, pertanto, vanno in questa sede confermate; Appare, invece, conforme a giustizia operare una riduzione sulle sanzioni inflitte all’allenatore Galliano Iannelli Vincenzo ed al calciatore Vitale Ettore, in considerazione dell’entità e delle modalità dei fatti ascrittigli; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo: 􀂾 riduce la squalifica all’allenatore GALLIANO Iannelli Vincenzo fino al 25 FEBBRAIO 2009; 􀂾 riduce la squalifica al calciatore VITALE Ettore a DUE gare effettive; 􀂾 conferma nel resto. Dispone, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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