COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 96 del 10 Febbraio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 70 della società U.S.D. NUOVA RIZZICONESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 83 del 15.01.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – Antonimina – Nuova Rizziconese del 10.01.2009 – con il punteggio di 0 – 3, squalifica calciatore PARLONGO Ferdinando fino al 30.06.2010, squalifica calciatori FORGIONE Alberto, PAPASIDERO Alberto, CONDELLO Francesco e VIOLA Giuseppe fino al 30.04.2010).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 96 del 10 Febbraio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 70 della società U.S.D. NUOVA RIZZICONESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 83 del 15.01.2009 (Punizione sportiva perdita della gara - Antonimina – Nuova Rizziconese del 10.01.2009 – con il punteggio di 0 – 3, squalifica calciatore PARLONGO Ferdinando fino al 30.06.2010, squalifica calciatori FORGIONE Alberto, PAPASIDERO Alberto, CONDELLO Francesco e VIOLA Giuseppe fino al 30.04.2010). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante nonché l’arbitro “telefonicamente” a chiarimento; letto l’ulteriore supplemento di referto, pervenuto nell’odierna seduta,del direttore di gara; RILEVA La società ricorrente lamenta che il giudice di prima istanza abbia applicato la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 nei confronti della società Nuova Rizziconese a seguito della decisione dell’arbitro di sospendere la gara per gli incidenti verificatisi al 26° minuto del secondo tempo, nonché l’ingiustizia delle squalifiche dei calciatori Parlongo, Forgione, Papasidero, Condello e Viola; rilevato che l’arbitro sentito a chiarimenti, ha escluso che i suddetti calciatori si siano resi responsabili di atti di violenza e minacce nei suoi confronti, non essendo riuscito ad identificarli, pur avendo confermato che erano tra le persone che lo avevano accerchiato e partecipato ai disordini; che lo stesso direttore di gara è stato costretto a causa di tali disordini, delle ingiurie e dai colpi ricevuti a sospendere la gara per non mettere in pericolo la propria incolumità; la delineata situazione di fatto riveste certamente gli estremi – sempre necessari – di carattere oggettivo per la sospensione o per la continuazione pro-forma della gara. E’ pacifico, infatti, per consolidata giurisprudenza CAF, che il suddetto potere discrezionale dell’arbitro deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di obiettiva gravità, tali da mettere in pericolo l’incolumità dei partecipanti alla gara o da non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia. Situazione questa che si ravvisa certamente nel caso di specie, caratterizzato da atti di concreta intimidazione e di violenza - consumata o tentata – nei confronti del direttore di gara. Le squalifiche ai calciatori Forgione Alberto, Papasidero Alberto, Condello Francesco e Viola Giuseppe devono essere notevolmente ridimensionate in relazione ai fatti accertati, così come deve essere diversamente valutata la posizione di Parlongo Ferdinando. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale delibera : - confermare la punizione della perdita della gara, inflitta dal Primo Giudice, con il punteggio di 0 – 3 nei confronti della società U.S.D. Nuova Rizziconese; - ridurre la squalifica inflitta ai calciatori FORGIONE Alberto, PAPASIDERO Alberto, CONDELLO Francesco e VIOLA Giuseppe a QUATTRO giornate di gara; - ridurre la squalifica inflitta al calciatore PARLONGO Ferdinando a SEI giornate di gara; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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