COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 96 del 10 Febbraio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 72 della società F.C.D. VERGAE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 21.01.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – Vergae – La Rotese 2007 del 10.01.2009 – con il punteggio di 0 – 3).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 96 del 10 Febbraio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 72 della società F.C.D. VERGAE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 21.01.2009 (Punizione sportiva perdita della gara - Vergae – La Rotese 2007 del 10.01.2009 – con il punteggio di 0 – 3). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato preliminarmente che le controdeduzioni della Pol. La Rotese 2007 sono inammissibili, in quanto non vi è prova della trasmissione di copia del reclamo alla società Vergae; ritenuto che dalla documentazione in atti risulta, come asserito dalla società reclamante, che il calciatore COSTABILE GIANPAOLO è nato il 7.8.1989, mentre nella distinta di gara Vergae - La Rotese per un errore materiale era stata erroneamente indicata la data di nascita del 7.8.1987; che la società Vergae ha impiegato nella gara in esame tre calciatori nati successivamente al 1° gennaio 1988, nel rispetto delle norme regolamentari (C.U. n.1 del 24/7/2008 del Consiglio Direttivo del Comitato Reg. Calabria); che, pertanto, appare conforme a giustizia revocare il provvedimento del Giudice Sportivo che ha comminato alla società Vergae la sanzione della perdita della gara per 0 -3; P.Q.M. in accoglimento del reclamo, revoca il provvedimento impugnato, conferma il risultato acquisito in campo della gara del 10.1.2009 tra Vergae e La Rotese 2007 (VERGAE – LA ROTESE : 2 – 0); dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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