COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 96 del 10 Febbraio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 5 a carico di : Sig. CIURLEO Giuseppe (all’epoca dei fatti tesserato della società A.S. Luigi Monti Polistena), per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 3, del C.G.S. nonché la società A.S. LUIGI MONTI POLISTENA (inattiva nella s.s. 2007/2008), a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S..

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 96 del 10 Febbraio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 5 a carico di : Sig. CIURLEO Giuseppe (all’epoca dei fatti tesserato della società A.S. Luigi Monti Polistena), per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 3, del C.G.S. nonché la società A.S. LUIGI MONTI POLISTENA (inattiva nella s.s. 2007/2008), a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S.. LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti atti ufficiali; sentito il Sostituto Procuratore Federale, avv. Gianfranco Marcello, il quale ha così concluso: - mesi 2 (due) di squalifica per il calciatore Ciurelo Giuseppe; - €. 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S. Luigi Monti Polistena; viste le risultanze delle indagini svolte dalla Procura Federale; RILEVA 1.- il calciatore CIURLEO GIUSEPPE, tesserato nella scorsa stagione sportiva per la A.S. “Luigi Monti” Polistena, veniva convocato dal collaboratore dell’ufficio Indagini, Avv. Francesco Manduca, per essere sentito in esito all'accertamento disposto dalla presente Commissione Disciplinare del C.R. Calabria della L.N.D. (con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 144 del 3.5.2007) relativamente al reclamo proposto dalla società A.C. Samo relativo alla gara del 10.12.2006 del campionato di 3^ categoria (C.P. di Locri) disputata da tale squadra contro la compagine della società A.S. “Luigi Monti” Polistena: -a) una prima volta con fax dell’8.3.2007 per essere ascoltato il 12.3.2007; -b) una seconda volta a mezzo del presidente della sua società di appartenenza, sig. D’Agostino Vincenzo, per essere ascoltato il 16.3.2007, come emerge dal verbale di audizione di quest’ultimo del 16.3.2007; -c) una terza volta, sempre a mezzo del presidente della sua società di appartenenza, sig. D’Agostino Vincenzo, per essere ascoltato il 22.3.2007, come emerge dal verbale di audizione di quest’ultimo del 16.3.2007; 2.- ma, nonostante le tre convocazioni di cui sopra, il calciatore Ciurleo Giuseppe non compariva. Mentre per la seconda convocazione si premurava di trasmettere una giustificazione scritta di impedimento a comparire per motivi di lavoro, per la mancata risposta alle altre due convocazioni il Ciurleo non rimetteva alcuna documentata giustificazione; 3.- la mancata comparizione del calciatore Ciurleo Giuseppe ha impedito l’accertamento da parte della Procura Federale della circostanza se tale atleta, il cui nominativo è inserito in distinta, abbia partecipato effettivamente alla gara del 10.12.2006 del campionato di 3^ categoria (C.P. di Locri) tra A.C. Samo e A.S. “Luigi Monti” Polistena oppure, come denunciato dalla prima delle due società, al suo posto sia stato schierato altra persona. 4.- Tanto premesso, con nota del 3.06.2008, Prot. n° 5213/690 PF 06-07/GT/en la Procura Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: 1) il sig. Ciurleo Giuseppe, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento (stagione sportiva 2006 - 2007) tesserato per la società A.S. “Luigi Monti” Polistena e svincolato dall’1.7.2007, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva (di identica formulazione sia nel testo in vigore fino al 30.6.2007 che in quella vigente da tale data); 2) la società A.S. “Luigi Monti” Polistena, militante nella stagione sportiva 2006 - 2007 nel campionato di 3^ categoria di competenza del Comitato Provinciale di Locri della L.N.D. ed inattiva dalla stagione sportiva 2007/2008, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni commesse dal proprio tesserato Ciurleo Giuseppe sopra descritte, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva (nella versione in vigore dall’1.7.2007 e già art. 2, comma 4, dello stesso codice nella versione in vigore fino al 30.6.2007 che configura in maniera identica la fattispecie disciplinarmente rilevante). RITENUTO - che la mancata comparizione del calciatore Ciurleo Giuseppe innanzi al Collaboratore dell’ufficio Indagini per ben due volte, in data 12.3.2007 ed in data 22.3.2007, in presenza di convocazioni conosciute dallo stesso e senza giustificato motivo, integra a carico del medesimo gli estremi della violazione di cui all’art. 1, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva (di identica formulazione sia nel testo in vigore fino al 30.6.2007 che in quella vigente da tale data); - che la violazione posta in essere dal calciatore Ciurleo Giuseppe determina la sussistenza di responsabilità oggettiva della società A.S. “Luigi Monti” Polistena, per la quale il calciatore era tesserato all’epoca dei fatti, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva (nella versione in vigore dall’1.7.2007 e già art. 2, comma 4, dello stesso codice nella versione in vigore fino al 30.6.2007 che configura in maniera identica la fattispecie disciplinarmente rilevante); nonché la responsabilità oggettiva della sua Società di appartenenza; P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale irroga: - al calciatore CIURLEO Giuseppe, calciatore tesserato all’epoca dei fatti con la A.S. “Luigi Monti” Polistena ora A.S.D. Polistena Calcio a 5 , la squalifica per mesi DUE (2) e quindi fino al 10 APRILE 2009; - non luogo a procedere nei confronti della società A.S. LUIGI MONTI POLISTENA poiché dichiarata inattiva nella s.s. 2007/2008;
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it