COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 96 del 10 Febbraio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 5 a carico di : Sig. CIURLEO Giuseppe (all’epoca dei fatti tesserato della società A.S. Luigi Monti Polistena), per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 3, del C.G.S. nonché la società A.S. LUIGI MONTI POLISTENA (inattiva nella s.s. 2007/2008), a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S..
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 96 del 10 Febbraio 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 5 a carico di :
Sig. CIURLEO Giuseppe (all’epoca dei fatti tesserato della società A.S. Luigi Monti Polistena), per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 3, del C.G.S. nonché la società A.S. LUIGI MONTI POLISTENA (inattiva nella s.s. 2007/2008), a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S..
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti atti ufficiali;
sentito il Sostituto Procuratore Federale, avv. Gianfranco Marcello, il quale ha così concluso:
- mesi 2 (due) di squalifica per il calciatore Ciurelo Giuseppe;
- €. 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S. Luigi Monti Polistena;
viste le risultanze delle indagini svolte dalla Procura Federale;
RILEVA
1.- il calciatore CIURLEO GIUSEPPE, tesserato nella scorsa stagione sportiva per la A.S. “Luigi Monti” Polistena, veniva convocato
dal collaboratore dell’ufficio Indagini, Avv. Francesco Manduca, per essere sentito in esito all'accertamento disposto dalla presente
Commissione Disciplinare del C.R. Calabria della L.N.D. (con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 144 del 3.5.2007) relativamente
al reclamo proposto dalla società A.C. Samo relativo alla gara del 10.12.2006 del campionato di 3^ categoria (C.P. di Locri)
disputata da tale squadra contro la compagine della società A.S. “Luigi Monti” Polistena: -a) una prima volta con fax dell’8.3.2007 per
essere ascoltato il 12.3.2007; -b) una seconda volta a mezzo del presidente della sua società di appartenenza, sig. D’Agostino
Vincenzo, per essere ascoltato il 16.3.2007, come emerge dal verbale di audizione di quest’ultimo del 16.3.2007; -c) una terza volta,
sempre a mezzo del presidente della sua società di appartenenza, sig. D’Agostino Vincenzo, per essere ascoltato il 22.3.2007, come
emerge dal verbale di audizione di quest’ultimo del 16.3.2007;
2.- ma, nonostante le tre convocazioni di cui sopra, il calciatore Ciurleo Giuseppe non compariva. Mentre per la seconda
convocazione si premurava di trasmettere una giustificazione scritta di impedimento a comparire per motivi di lavoro, per la mancata
risposta alle altre due convocazioni il Ciurleo non rimetteva alcuna documentata giustificazione;
3.- la mancata comparizione del calciatore Ciurleo Giuseppe ha impedito l’accertamento da parte della Procura Federale della
circostanza se tale atleta, il cui nominativo è inserito in distinta, abbia partecipato effettivamente alla gara del 10.12.2006 del
campionato di 3^ categoria (C.P. di Locri) tra A.C. Samo e A.S. “Luigi Monti” Polistena oppure, come denunciato dalla prima delle
due società, al suo posto sia stato schierato altra persona.
4.- Tanto premesso, con nota del 3.06.2008, Prot. n° 5213/690 PF 06-07/GT/en la Procura Federale deferiva a questa Commissione
Disciplinare Territoriale:
1) il sig. Ciurleo Giuseppe, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento (stagione sportiva 2006 - 2007) tesserato per la
società A.S. “Luigi Monti” Polistena e svincolato dall’1.7.2007, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 3, del Codice di
Giustizia Sportiva (di identica formulazione sia nel testo in vigore fino al 30.6.2007 che in quella vigente da tale data);
2) la società A.S. “Luigi Monti” Polistena, militante nella stagione sportiva 2006 - 2007 nel campionato di 3^ categoria di competenza
del Comitato Provinciale di Locri della L.N.D. ed inattiva dalla stagione sportiva 2007/2008, per rispondere a titolo di responsabilità
oggettiva per le violazioni commesse dal proprio tesserato Ciurleo Giuseppe sopra descritte, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del
Codice di Giustizia Sportiva (nella versione in vigore dall’1.7.2007 e già art. 2, comma 4, dello stesso codice nella versione in vigore
fino al 30.6.2007 che configura in maniera identica la fattispecie disciplinarmente rilevante).
RITENUTO
- che la mancata comparizione del calciatore Ciurleo Giuseppe innanzi al Collaboratore dell’ufficio Indagini per ben due volte, in data
12.3.2007 ed in data 22.3.2007, in presenza di convocazioni conosciute dallo stesso e senza giustificato motivo, integra a carico del
medesimo gli estremi della violazione di cui all’art. 1, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva (di identica formulazione sia nel testo
in vigore fino al 30.6.2007 che in quella vigente da tale data);
- che la violazione posta in essere dal calciatore Ciurleo Giuseppe determina la sussistenza di responsabilità oggettiva della società
A.S. “Luigi Monti” Polistena, per la quale il calciatore era tesserato all’epoca dei fatti, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di
Giustizia Sportiva (nella versione in vigore dall’1.7.2007 e già art. 2, comma 4, dello stesso codice nella versione in vigore fino al
30.6.2007 che configura in maniera identica la fattispecie disciplinarmente rilevante);
nonché la responsabilità oggettiva della sua Società di appartenenza;
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale irroga:
- al calciatore CIURLEO Giuseppe, calciatore tesserato all’epoca dei fatti con la A.S. “Luigi Monti” Polistena ora A.S.D. Polistena
Calcio a 5 , la squalifica per mesi DUE (2) e quindi fino al 10 APRILE 2009;
- non luogo a procedere nei confronti della società A.S. LUIGI MONTI POLISTENA poiché dichiarata inattiva nella s.s. 2007/2008;
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