COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 96 del 10 Febbraio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 6 a carico di : Sig. Dino STANCATO (all’epoca dei fatti Presidente della società F.C. Rossanese 1909), per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 e 5, comma 1 del C.G.S., della Sig.ra Immacolata MORRA, (all’epoca dei fatti Dirigente della società F.C. Rossanese 1909) per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., nonché la società F.C. ROSSANESE 1909 (inattiva nella s.s. 2008/2009), a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S..

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 96 del 10 Febbraio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 6 a carico di : Sig. Dino STANCATO (all’epoca dei fatti Presidente della società F.C. Rossanese 1909), per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 e 5, comma 1 del C.G.S., della Sig.ra Immacolata MORRA, (all’epoca dei fatti Dirigente della società F.C. Rossanese 1909) per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., nonché la società F.C. ROSSANESE 1909 (inattiva nella s.s. 2008/2009), a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S.. LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti atti ufficiali; sentito il Sostituto Procuratore Federale, avv. Gianfranco Marcello, il quale così concludeva : - mesi 18 (diciotto) di inibizione per il Sig. Stancato Dino; - mesi 12 (dodici) di inibizione per la Sig. ra Morra Immacolata; - €. 5000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società F.C. Rossanese 1909; viste le risultanze del procedimento; RILEVA 1.- La Commissione Tesseramenti, nel decidere sui reclami presentati dalla Soc. F.C. Rossanese 1909, in persona del dirigente Immacolata Morra, avverso l'ottenuto svincolo consensuale ai sensi dell'art.108 delle NOIF dei calciatori dei calciatori Michele Scalise, Antonio Attadia e Agostino Magliarella, con tre distinte delibere adottate in data 6/11/2007 (pubblicate Com. Uff. 6/11/2007 n.13/D stag. Sport. 2007/2008) dichiarava nullo e privo di effetto lo svincolo dei suddetti calciatori, ed avendo accertato in sede di giudizio che la firma apposta sulla lista di svincolo dalla Sig.ra Immacolata Morra, con delega della Società, era apocrifa, ai sensi dell'art.48 comma 4 CGS, trasmetteva all'Ufficio Indagini, oggi Procura Federale, gli atti relativi ai reclami per l'eventuale deferimento. Le tre pratiche (772pf 07/08; 795pf 07/08; 808pf 07/08), originariamente separate, venivano riunite per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva. 2.- All’esito delle indagini, è emerso incontestabilmente che la firma in questione, apocrifa, è stata apposta sulla lista di svincolo con il consenso della Sig.ra Morra dal marito di costei Sig. Dino Stancato, Presidente della Rossanese, il quale ha poi consegnato personalmente detta lista ai calciatori, ingenerando negli stessi la convinzione che trattavasi di documento regolarmente sottoscritto. Il reclamo alla Commissione Tesseramenti sarebbe stato perciò presentato dalla Morra in mala fede, essendo la stessa a conoscenza che lo svincolo era stato sottoscritto dal sig. Stancato. Così ha riferito al collaboratore della Procura Federale lo Stancato (stralcio audizione del 3/4/2008): “Non nascondo che inavvertitamente abbia potuto firmare qualche documento apponendo la mia firma e, se autorizzato, quella di mia moglie Morra Immacolata” ... “Ho firmato parecchie liste di svincolo ... assolutamente in bianco. Non escludo che qualche mio collaboratore abbia potuto riempire o compilare qualcuno di questi documenti favorendo senza mia autorizzazione qualche tesserato”. 3.- Dopo aver ottenuto l’annullamento dello svincolo dalla Commissione Tesseramenti, come riferito dal Magliarella al collaboratore della Procura Federale (cfr. audizione del 3/4/2008), lo Stancato avrebbe poi preteso ed ottenuto dal calciatore Magliarella la somma di euro 7.000 al fine di concedere lo svincolo, senza poi provvedere al deposito del predetto accordo presso il Comitato competente, nei termini di legge (cfr. art. 108 N.O.I.F.). 4.- Riferisce la Procura federale nella nota di deferimento che, nel corso della propria audizione innanzi al collaboratore, lo Stancato avrebbe dichiarato: “... non ho più tempo da perdere, debbo andare via perchè ho un appuntamento molto importante, non mi importa più niente della Rossanese, ho fatto e sto facendo innumerevoli sacrifici per portarla avanti in modo decoroso e dignitoso, ho abbandonato la mia famiglia e per colpa della Rossanese la sto perdendo, mia moglie non verrà mai a Catanzaro per essere interrogata per la Rossanese, stamattina quando gliel’ho chiesto mi ha preso per pazzo, se volete interrogarla venite a Rossano e forse, se riesco a convincerla, si presenterà, se il Procuratore mi vuole credere è bene altrimenti vada a farla in culo pure Lui”. La Sig. Morra, pur ritualmente convocata, non si presentava davanti al collaboratore per essere sentita nel corso delle indagini, senza, peraltro, mai addurre alcun impedimento. 5.- Sulla base di tali fatti, con nota del 11.06.2008, Prot. n° 5506/772 pf 07-08/AM/ma la Procura Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: • Dino Stancato, Presidente della F.C. Rossanese 1909, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 10 commi 2 C.G.S. per avere apposto firma apocrifa della moglie Immacolata Morra in calce alla lista di svincolo rilasciata ai giocatori Michele Scalise, Antonio Attadia e Agostino Magliarella, ingenerando in costoro l’affidamento circa la bontà del documento; della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 10, comma 2 e all’art. 108 N.O.I.F., per non aver depositato presso il competente Comitato l’accordo relativo alla sottoscrizione della lista di svincolo a titolo oneroso; della violazione dell’art. 5 comma 1 del C.G.S. per avere espresso giudizi gravemente lesivi della reputazione del Procuratore Federale nel corso dell’audizione innanzi al Collaboratore della Procura, in modo che gli stessi fossero conoscibili a più persone; • Immacolata Morra, dirigente della F.C. Rossanese 1909, per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., per avere, nel reclamo presentato presso la Commissione Tesseramenti, affermato che la firma apposta in calce alla lista di svincolo rilasciata allo Scalise era falsa pur sapendo, e tacendo, che la stessa firma era stata apposta, con il suo consenso, dal di lei marito Dino Stancato in calce al predetto documento, nonché della violazione di cui all’art. 1 comma 3 C.G.S. per non essersi presentata innanzi al Collaboratore della Procura ancorché ritualmente citata; • La società F.C. Rossanese 1909 per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1, per i fatti ascrivibili al proprio Presidente nonché per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 per i fatti ascrivibili al proprio dirigente. RITENUTO che, per quanto esposto, ai calciatori Michele Scalise, Antonio Attadia e Agostino Magliarella nulla è addebitabile non essendovi prova che fossero a conoscenza del falso in discussione; che i fatti premessi integrano la violazione di cui all’art. 1 comma 1, in relazione all’art. 10 commi 2 e 108 N.O.I.F. e all’art. 5 comma 1 C.G.S. ascrivibile al Sig. Dino Stancato (già inibito per anni quattro – cfr CU 6 del 17.07.2008) nonché la violazione di cui all’art. 1 commi 1 e 3 del C.G.S. ascrivibile alla Sig.ra Immacolata Morra, tesserata per la Rossanese 1909 e, ai sensi dell’4 comma 1 e 2 del C.G.S., alla società F.C. Rossanese 1909 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per i fatti di cui innanzi ascrivibili al proprio Presidente e al proprio Dirigente; P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale irroga : - al Sig.STANCATO Dino, Presidente della F.C. Rossanese 1909, la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.(ex Art. 19 C.G.S.); - alla Sig.ra MORRA Immacolata, dirigente della F.C. Rossanese 1909, l’inibizione per mesi 12(dodici) e quindi fino al 10 FEBBRAIO 2010; - non luogo a procedere nei confronti della società F.C. ROSSANESE 1909, essendo stata dichiarata inattiva nella s.s. 2008/2009;
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