• Stagione sportiva: 2008/2009
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 96 del 10 Febbraio 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 6 a carico di :
Sig. Dino STANCATO (all’epoca dei fatti Presidente della società F.C. Rossanese 1909), per rispondere della violazione di
cui agli artt. 1, comma 1 e 5, comma 1 del C.G.S., della Sig.ra Immacolata MORRA, (all’epoca dei fatti Dirigente della società
F.C. Rossanese 1909) per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., nonché la società F.C.
ROSSANESE 1909 (inattiva nella s.s. 2008/2009), a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e
2 del C.G.S..
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 96 del 10 Febbraio 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 6 a carico di :
Sig. Dino STANCATO (all’epoca dei fatti Presidente della società F.C. Rossanese 1909), per rispondere della violazione di
cui agli artt. 1, comma 1 e 5, comma 1 del C.G.S., della Sig.ra Immacolata MORRA, (all’epoca dei fatti Dirigente della società
F.C. Rossanese 1909) per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., nonché la società F.C.
ROSSANESE 1909 (inattiva nella s.s. 2008/2009), a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e
2 del C.G.S..
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti atti ufficiali;
sentito il Sostituto Procuratore Federale, avv. Gianfranco Marcello, il quale così concludeva :
- mesi 18 (diciotto) di inibizione per il Sig. Stancato Dino;
- mesi 12 (dodici) di inibizione per la Sig. ra Morra Immacolata;
- €. 5000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società F.C. Rossanese 1909;
viste le risultanze del procedimento;
RILEVA
1.- La Commissione Tesseramenti, nel decidere sui reclami presentati dalla Soc. F.C. Rossanese 1909, in persona del dirigente
Immacolata Morra, avverso l'ottenuto svincolo consensuale ai sensi dell'art.108 delle NOIF dei calciatori dei calciatori Michele
Scalise, Antonio Attadia e Agostino Magliarella, con tre distinte delibere adottate in data 6/11/2007 (pubblicate Com. Uff. 6/11/2007
n.13/D stag. Sport. 2007/2008) dichiarava nullo e privo di effetto lo svincolo dei suddetti calciatori, ed avendo accertato in sede di
giudizio che la firma apposta sulla lista di svincolo dalla Sig.ra Immacolata Morra, con delega della Società, era apocrifa, ai sensi
dell'art.48 comma 4 CGS, trasmetteva all'Ufficio Indagini, oggi Procura Federale, gli atti relativi ai reclami per l'eventuale
deferimento.
Le tre pratiche (772pf 07/08; 795pf 07/08; 808pf 07/08), originariamente separate, venivano riunite per evidenti ragioni di
connessione oggettiva e soggettiva.
2.- All’esito delle indagini, è emerso incontestabilmente che la firma in questione, apocrifa, è stata apposta sulla lista di svincolo con
il consenso della Sig.ra Morra dal marito di costei Sig. Dino Stancato, Presidente della Rossanese, il quale ha poi consegnato
personalmente detta lista ai calciatori, ingenerando negli stessi la convinzione che trattavasi di documento regolarmente sottoscritto.
Il reclamo alla Commissione Tesseramenti sarebbe stato perciò presentato dalla Morra in mala fede, essendo la stessa a
conoscenza che lo svincolo era stato sottoscritto dal sig. Stancato.
Così ha riferito al collaboratore della Procura Federale lo Stancato (stralcio audizione del 3/4/2008): “Non nascondo che
inavvertitamente abbia potuto firmare qualche documento apponendo la mia firma e, se autorizzato, quella di mia moglie Morra
Immacolata” ... “Ho firmato parecchie liste di svincolo ... assolutamente in bianco. Non escludo che qualche mio collaboratore abbia
potuto riempire o compilare qualcuno di questi documenti favorendo senza mia autorizzazione qualche tesserato”.
3.- Dopo aver ottenuto l’annullamento dello svincolo dalla Commissione Tesseramenti, come riferito dal Magliarella al collaboratore
della Procura Federale (cfr. audizione del 3/4/2008), lo Stancato avrebbe poi preteso ed ottenuto dal calciatore Magliarella la somma
di euro 7.000 al fine di concedere lo svincolo, senza poi provvedere al deposito del predetto accordo presso il Comitato competente,
nei termini di legge (cfr. art. 108 N.O.I.F.).
4.- Riferisce la Procura federale nella nota di deferimento che, nel corso della propria audizione innanzi al collaboratore, lo Stancato
avrebbe dichiarato: “... non ho più tempo da perdere, debbo andare via perchè ho un appuntamento molto importante, non mi
importa più niente della Rossanese, ho fatto e sto facendo innumerevoli sacrifici per portarla avanti in modo decoroso e dignitoso, ho
abbandonato la mia famiglia e per colpa della Rossanese la sto perdendo, mia moglie non verrà mai a Catanzaro per essere
interrogata per la Rossanese, stamattina quando gliel’ho chiesto mi ha preso per pazzo, se volete interrogarla venite a Rossano e
forse, se riesco a convincerla, si presenterà, se il Procuratore mi vuole credere è bene altrimenti vada a farla in culo pure Lui”.
La Sig. Morra, pur ritualmente convocata, non si presentava davanti al collaboratore per essere sentita nel corso delle indagini,
senza, peraltro, mai addurre alcun impedimento.
5.- Sulla base di tali fatti, con nota del 11.06.2008, Prot. n° 5506/772 pf 07-08/AM/ma la Procura Federale deferiva a questa
Commissione Disciplinare Territoriale:
• Dino Stancato, Presidente della F.C. Rossanese 1909, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in
relazione all’art. 10 commi 2 C.G.S. per avere apposto firma apocrifa della moglie Immacolata Morra in calce alla lista di svincolo
rilasciata ai giocatori Michele Scalise, Antonio Attadia e Agostino Magliarella, ingenerando in costoro l’affidamento circa la bontà del
documento; della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 10, comma 2 e all’art. 108 N.O.I.F., per non aver
depositato presso il competente Comitato l’accordo relativo alla sottoscrizione della lista di svincolo a titolo oneroso; della violazione
dell’art. 5 comma 1 del C.G.S. per avere espresso giudizi gravemente lesivi della reputazione del Procuratore Federale nel corso
dell’audizione innanzi al Collaboratore della Procura, in modo che gli stessi fossero conoscibili a più persone;
• Immacolata Morra, dirigente della F.C. Rossanese 1909, per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., per
avere, nel reclamo presentato presso la Commissione Tesseramenti, affermato che la firma apposta in calce alla lista di svincolo
rilasciata allo Scalise era falsa pur sapendo, e tacendo, che la stessa firma era stata apposta, con il suo consenso, dal di lei marito
Dino Stancato in calce al predetto documento, nonché della violazione di cui all’art. 1 comma 3 C.G.S. per non essersi presentata
innanzi al Collaboratore della Procura ancorché ritualmente citata;
• La società F.C. Rossanese 1909 per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1, per i fatti ascrivibili al proprio
Presidente nonché per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 per i fatti ascrivibili al proprio dirigente.
RITENUTO
che, per quanto esposto, ai calciatori Michele Scalise, Antonio Attadia e Agostino Magliarella nulla è addebitabile non essendovi
prova che fossero a conoscenza del falso in discussione;
che i fatti premessi integrano la violazione di cui all’art. 1 comma 1, in relazione all’art. 10 commi 2 e 108 N.O.I.F. e all’art. 5 comma
1 C.G.S. ascrivibile al Sig. Dino Stancato (già inibito per anni quattro – cfr CU 6 del 17.07.2008) nonché la violazione di cui all’art. 1
commi 1 e 3 del C.G.S. ascrivibile alla Sig.ra Immacolata Morra, tesserata per la Rossanese 1909 e, ai sensi dell’4 comma 1 e 2 del
C.G.S., alla società F.C. Rossanese 1909 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per i fatti di cui innanzi ascrivibili al proprio
Presidente e al proprio Dirigente;
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale irroga :
- al Sig.STANCATO Dino, Presidente della F.C. Rossanese 1909, la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi
rango o categoria della F.I.G.C.(ex Art. 19 C.G.S.);
- alla Sig.ra MORRA Immacolata, dirigente della F.C. Rossanese 1909, l’inibizione per mesi 12(dodici) e quindi fino al 10
FEBBRAIO 2010;
- non luogo a procedere nei confronti della società F.C. ROSSANESE 1909, essendo stata dichiarata inattiva nella s.s.
2008/2009;
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Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 6 a carico di :
Sig. Dino STANCATO (all’epoca dei fatti Presidente della società F.C. Rossanese 1909), per rispondere della violazione di
cui agli artt. 1, comma 1 e 5, comma 1 del C.G.S., della Sig.ra Immacolata MORRA, (all’epoca dei fatti Dirigente della società
F.C. Rossanese 1909) per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., nonché la società F.C.
ROSSANESE 1909 (inattiva nella s.s. 2008/2009), a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e
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