COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 102 del 19/6/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO OLIMPIC S.MAURO – GARA PIOPPI/OLIMPIC S.MAURO DEL 11.5.03 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 102 del 19/6/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO OLIMPIC S.MAURO – GARA PIOPPI/OLIMPIC S.MAURO DEL 11.5.03 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo avanzato dalla società Olimpic S.Mauro in relazione alla gara disputata in gara 11.5.2003 tra la società reclamante e la società Pioppi; rilevato, dalla documentazione esistente in atti, che dovrebbero coesistere, con regolare tesseramento, due calciatori, identificati rispettivamente per Conte Gerardo, nato ad Agropoli il 16.8.976 e residente a Castellabate, tesserato con la società Santa Maria ed il calciatore Conti Gerardo, nato ad Acropoli il 16.3.1976, residente anch’egli a Castellabate e tesserato per la società Pioppi dal 28.4.2003; che dall’esame della distinta, relativa alla gara in oggetto, il calciatore nato in data 16.3.1976 è indicato con il nome di Conte Gerardo al posto di Conti Gerardo; che, all’esame di altra distinta agli atti, relativa alla gara disputata in data 18.5.2003 dalla stessa società Pioppi, il calciatore in oggetto è individuato con dizione relativa sia al nome che alla data di nascita in maniera non perfettamente leggibile; che l’invito di questa Commissione, per controllare l’autenticità del documento di riconoscimento esibito all’arbitro in occasione della gara in parola, è stato riscontrato con missiva del Presidente, elusiva degli obblighi prescritti dal C.G.S.; che questa Commissione ha motivo di ritenere che, alla base delle rilevate incongruenze, possano sussistere manovre artificiose, intese a produrre illeciti vantaggi per la società mediante induzioni in errore del direttore di gara; considerato che, nell’ipotesi di verificazione, tale comportamento risulterebbe gravemente lesivo dei principi e di tutti i doveri di lealtà sportiva; mancando i poteri propri di accertamento aliunde; P.Q.M. DELIBERA di sospendere qualsiasi decisione in merito al reclamo, in attesa dell’esito delle indagini, che dovranno essere effettuate dall’Ufficio competente, al quale dispone trasmettersi copia della presente delibera, estratta dal fascicolo d’ufficio.
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