COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 103 del 26 giugno 2003- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – NEI CONFRONTI SIG. PERCOPO FEDELE DIRIGENTE S.NICOLA CALCIO E DELLA SOCIETÀ U.S, S.NICOLA CALCIO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale n. 103 del 26 giugno 2003- pubbl. su www.figc-campania.it
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – NEI CONFRONTI SIG. PERCOPO FEDELE DIRIGENTE S.NICOLA CALCIO E DELLA SOCIETÀ U.S, S.NICOLA CALCIO
Letti gli atti del fascicolo d’ufficio, sentita la relazione del Presidente e le conclusioni rassegnate dal rappresentante della Procura Federale, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania preliminarmente dichiara l’assenza delle parti deferite, in esito degli accertamenti dell’Ufficio Indagini, dalla Procura Federale (sig. Percopo Fedele e società U.S. San Nicola Calcio), ancorché ritualmente avvisate ed invitate. Dalla relazione dell’Ufficio Indagini emerge – in via deduttiva e logica e non sul piano documentale, delle dichiarazioni, o comunque degli effettivi accertamenti – che non sia da escludere che l’arbitro abbia potuto anche essersi sbagliato nell’annotare le sostituzioni effettuate dalla società Real Pollese in ordine alla gara S. Nicola Calcio / Real Pollese del 15.12.2003. Tuttavia, il comportamento del sig. Percopo Fedele, in occasione della gara innanzi citata, certamente ha violato – attraverso il rifiuto di consegnare al direttore di gara le chiavi della di lui autovettura – i principi di correttezza e probità, sanciti espressamente dall’art. 1 C.G.S. Risultando dunque documentalmente provata e riconosciuta la responsabilità personale del sig. Percopo e la responsabilità oggettiva della società rappresentata, sentite le conclusioni della Procura Federale, che ha chiesto mesi sei di inibizione a carico del sig. Percopo Fedele ed euro 258,00 di ammenda a carico della società San Nicola Calcio; P.Q.M.
DELIBERA
di infliggere al sig. Percopo Fedele, per responsabilità diretta, la sanzione dell’inibizione a svolgere qualunque attività in seno alla F.I.G.C. per mesi sei ed alla società U.S. S. Nicola Calcio l’ammenda di € 258,00; dispone la trasmissione degli atti alla Procura Arbitrale, per eventuali rilievi disciplinari nei confronti del direttore di gara sig. Giulio Attilio, in ordine alle sue dichiarazioni.
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